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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21665/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per due episodi di furto aggravato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, contestando in sostanza la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e logica nel valorizzare l'entità del danno arrecato, le modalità particolarmente spregiudicate della condotta e i plurimi precedenti specifici dell'imputato, elementi incompatibili con la particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza di un danno non trascurabile, di modalità della condotta connotate da particolare spregiudicatezza e di precedenti specifici dell'imputato; il sindacato di legittimità non ha ravvisato vizi nella motivazione di merito su tale punto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi in modo logico e coerente l'entità del danno, le modalità esecutive della condotta e i precedenti specifici dell'imputato.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile o infondata se si risolve in una mera contrapposizione alla motivazione di merito, priva di illogicità manifeste o vizi giuridici.
  • La presenza di plurimi precedenti specifici è un indice ostativo alla qualificazione del fatto come tenue, specie quando il reato sia stato commesso con modalità particolarmente spregiudicate.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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