Cassazione Penale, Ordinanza n. 07593/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non fosse consentita perché non integrava un errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che i fatti contestati sotto il profilo giuridico sarebbero stati erroneamente qualificati come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto ricondurli alla diversa fattispecie di ingiuria ex art. 594 c.p. La censura era quindi rivolta alla qualificazione giuridica del fatto in sentenza, ritenuta dal ricorrente non corretta. La Corte ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché non evidenziava un errore manifesto, immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, ma proponeva una contestazione non consentita in sede di ricorso contro sentenza di patteggiamento. I fatti descritti nell'imputazione, per come richiamati dalla Corte, consistevano nella fuga a bordo di un motoveicolo per sottrarsi al controllo di agenti della polizia locale, con guida pericolosa contro mano, zigzagando tra i veicoli, salendo sui marciapiedi e infine sferrando calci contro l'inseguitore per farlo cadere dal motociclo.
Norme richiamate
La condotta descritta nell'imputazione è stata ritenuta riconducibile alla resistenza a pubblico ufficiale.
La diversa qualificazione prospettata dal ricorrente è stata esclusa come non pertinente rispetto ai fatti descritti.
Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in caso di errore manifesto, immediatamente e inequivocamente evincibile dal capo d'imputazione e dalla motivazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione e percepibile senza margini di opinabilità.
- È inammissibile il ricorso che, contro una sentenza di patteggiamento, si limiti a prospettare una diversa qualificazione giuridica del fatto senza dimostrare in modo specifico e autosufficiente l'esistenza di un errore immediatamente ricavabile dagli atti indicati dalla norma processuale.
- Una condotta caratterizzata da fuga per sottrarsi al controllo di pubblici ufficiali, guida pericolosa e aggressione fisica finalizzata a impedire l'inseguimento può integrare la resistenza a pubblico ufficiale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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