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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00893/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente con atto depositato in cancelleria, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dei motivi di ricorso. La Corte ha altresì disposto che non si provvedesse sulle spese, richiamando l’art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia originava da un giudizio di opposizione a precetto promosso da un istituto bancario nei confronti di una società; l’opposizione era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello aveva respinto l’appello della banca. In cassazione la banca articolava quattro motivi, deducendo: nullità della decisione per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c.; violazione dell’art. 2909 c.c.; nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; nullità della sentenza per violazione degli artt. 615, comma 1, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Successivamente, però, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro di nullità della sentenza per asserita pronuncia ultra/extra petita o omissione di pronuncia

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nei primi due motivi quale norma sul giudicato sostanziale, dedotta come violata o mal applicata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi terzo e quarto come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nei motivi terzo e quarto in tema di contenuto della motivazione

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione all’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, quale norma asseritamente violata

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per escludere la pronuncia sulle spese in caso di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia accettata

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte costituita, il giudizio si estingue senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non deve pronunciarsi sulle spese se la disciplina applicabile lo esclude espressamente.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia accettata assorbe l’esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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