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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45361/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Storino chiedeva il dissequestro di oggetti sequestrati il 20/01/2020 (tra cui tirapugni, due mini katana, arco sportivo con frecce e altre parti metalliche). Impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta e disposto la confisca e la distruzione del materiale. Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) violazione di garanzie procedurali e abnormità del provvedimento per avere disposto la confisca senza contraddittorio e senza che la confisca fosse pronunciata nella sentenza di condanna (richiamando artt. 205 c.1 cod. pen., 579 e 676 cod. proc. pen.); (ii) errata applicazione dell'art. 240, comma 2 n.2 c.p. e vizio di motivazione rispetto ai presupposti della confisca patrimoniale

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima (abnorme) la confisca disposta dal GIP in un momento successivo alla pronuncia della sentenza: il potere di disporre la confisca compete al giudice della cognizione solo quando pronuncia la sentenza e non può essere esercitato dopo che il giudice ha esaurito il proprio potere decisorio. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio (ai sensi dell'art. 620 c.p.p.), con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Lecce perché dia seguito all'istanza di dissequestro e provveda nuovamente secondo competenza e diritto

Norme richiamate

  • art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen.

    Gli oggetti possono essere qualificati come "strumenti atti ad offendere" e pertanto suscettibili di confisca anche in assenza di specifica pronuncia nella sentenza; tuttavia la possibilità di ablazione va esercitata nel corretto momento procedurale

  • art. 205, comma 1, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inosservanza di garanzie procedurali nella pronuncia della confisca (mancato contraddittorio)

  • art. 579 cod. proc. pen.

    Citato nella censura relativa alla violazione delle norme procedurali nell'emissione del provvedimento ablativo

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Rimedio speciale previsto per le ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria quando la pronuncia manca nella sentenza divenuta irrevocabile; indicato come strumento utile in caso di omessa pronuncia

  • art. 620, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di annullare senza rinvio i provvedimenti che risultino non consentiti; la Corte ha applicato questo principio per cancellare l'ordinanza impugnata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle limitazioni della cognizione in Cassazione rispetto ai motivi trasmessi; citata in relazione al campo di esame del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsioni sulle censure ammissibili in Cassazione (abnormità del provvedimento, inosservanza o errata applicazione di norme); in base a tali norme il ricorrente ha formulato i motivi

Massime di principio

  • La confisca deve essere pronunciata dal giudice della cognizione nella sentenza: un provvedimento ablativo adottato successivamente alla sentenza è viziato per difetto di potere ed è annullabile in Cassazione.
  • Anche quando i beni rientrano tra gli "strumenti atti ad offendere" ai sensi dell'art. 240 c.p., la loro ablazione deve rispettare le garanzie procedurali (contraddittorio, pronuncia nel momento processuale corretto).
  • Se la confisca è omessa nella sentenza irrevocabile, il rimedio ordinario è quello previsto dall'art. 676 c.p.p.; se invece la confisca è disposta in modo inidoneo o da un organo che non ne aveva più la competenza, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare gli atti al giudice competente.
  • La mera qualificazione dei beni come suscettibili di confisca non legittima, di per sé, un provvedimento ablativo adottato fuori dal corretto momento procedurale; in situazioni analoghe è necessario proporre l'istanza di dissequestro al giudice competente o far valere le censure nelle sedi impugnatorie appropriate.
  • In caso di confisca pronunciata senza contraddittorio e dopo la sentenza, il ricorrente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento e la restituzione della questione al giudice competente per una nuova valutazione.

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