Sentenza n. 1506/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto – Prot. n.-OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 3 luglio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 2 luglio 2024 in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare), e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26 maggio 2025: per l’annullamento del provvedimento di rigetto reso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 3 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione da lavoro irregolare e, con motivi aggiunti, nuovo diniego fondato sull'insufficienza del reddito della datrice di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La domanda di emersione, presentata dalla datrice di lavoro in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, era stata inizialmente respinta per l'assenza ingiustificata delle parti alla convocazione. Il ricorrente aveva dedotto violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, dell'art. 103 d.l. n. 34/2020 e del d.m. 27 maggio 2020. L'amministrazione ha poi annullato in autotutela il primo diniego, rilevando il difetto di notifica del preavviso di rigetto e del provvedimento finale, e lo ha sostituito con un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti. Il secondo provvedimento si fondava sull'insufficienza del reddito imponibile della datrice di lavoro per il 2019, quantificato in 12.670 euro, rispetto alla soglia di 20.000 o 27.000 euro prevista dall'art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, violazione dell'art. 103 d.l. n. 34/2020 e del d.m. 27 maggio 2020, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il reddito complessivo della datrice di lavoro nel 2019 fosse pari a 22.670 euro, includendo ulteriori redditi risultanti da certificazioni uniche, e che il nucleo familiare fosse composto da un solo soggetto percettore di reddito, con applicazione della soglia di 20.000 euro anziché di 27.000. L'amministrazione ha contestato la rilevanza dei redditi ulteriori, assumendo che non fossero stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. Nel giudizio cautelare il Consiglio di Stato aveva evidenziato la necessità di approfondire se il riferimento normativo riguardasse la famiglia anagrafica o i familiari fiscalmente a carico.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il primo provvedimento era stato annullato in autotutela e integralmente sostituito dal nuovo diniego. I motivi aggiunti sono stati accolti e il secondo provvedimento è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Il Collegio ha chiarito che, ai fini della soglia reddituale, l'art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020 fa riferimento alla famiglia anagrafica, non ai familiari fiscalmente a carico. La soglia è di 20.000 euro quando il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito e di 27.000 euro quando la famiglia anagrafica comprende più soggetti conviventi; la convivenza rilevante è quella esistente nel 2019. I familiari non conviventi possono concorrere al reddito soltanto se coniuge o parenti entro il secondo grado. Nel caso concreto, la dichiarazione resa in sede giudiziale e la documentazione prodotta prospettavano una composizione del nucleo familiare nel 2019 diversa da quella indicata nella domanda originaria, nonché redditi ulteriori idonei, in ipotesi, a superare la soglia di 20.000 euro. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto rivalutare la composizione della famiglia anagrafica e la documentazione reddituale acquisita in giudizio, anziché confermare il diniego sulla base dei dati inizialmente dichiarati. L'annullamento è stato disposto ai fini della riedizione della valutazione amministrativa, senza riconoscimento definitivo del possesso del requisito reddituale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, commi 1, 5 e 6, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La norma demanda al decreto ministeriale la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro e delle modalità della procedura di emersione.
La disciplina primaria individua la procedura di emersione e demanda alla fonte regolamentare la definizione dei requisiti reddituali e delle modalità procedimentali.
art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020
Il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
La soglia applicabile dipende dalla composizione della famiglia anagrafica e dalla convivenza esistente nell'anno di riferimento; non rileva, in via generale, la nozione tributaria di familiare fiscalmente a carico.
La disposizione è stata invocata con riguardo al preavviso di rigetto; il primo diniego è stato annullato in autotutela anche per il difetto di notifica del preavviso, mentre la sentenza sui motivi aggiunti si è fondata sulla necessità di una rivalutazione sostanziale dei requisiti.
Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
La nozione di famiglia anagrafica rilevante ai fini della procedura comprende le persone coabitanti aventi dimora abituale nello stesso comune, indipendentemente dal grado o dal tipo di legame, quando vi sia convivenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini del requisito reddituale previsto per l'emersione del lavoro domestico o di assistenza alla persona, la nozione di nucleo familiare coincide con quella di famiglia anagrafica e non con quella tributaria di familiari fiscalmente a carico.
- La soglia reddituale di 20.000 euro si applica quando la famiglia anagrafica è composta da un solo soggetto percettore di reddito; la soglia di 27.000 euro si applica quando la famiglia anagrafica comprende più soggetti conviventi, anche se il datore di lavoro è l'unico percettore di reddito.
- Ai fini della scelta della soglia reddituale, deve essere considerata la situazione della famiglia anagrafica esistente nell'anno 2019, quale anno di riferimento del reddito richiesto dalla disciplina dell'emersione.
- In presenza di elementi e documenti acquisiti nel giudizio idonei a porre in dubbio la composizione della famiglia anagrafica o l'ammontare del reddito rilevante, il giudice può annullare il diniego affinché l'amministrazione proceda a una nuova valutazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- Il principio di autoresponsabilità del dichiarante non esonera l'amministrazione dall'esaminare documentazione successiva quando essa incida su un presupposto sostanziale della domanda e renda necessaria la verifica effettiva della composizione familiare e del reddito rilevante.
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