Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato ex art. 660 cod. pen. (molestie/telefonate moleste). Il ricorrente deduceva: (i) nullità del decreto di citazione a giudizio per irregolare perfezionamento della notifica, sostenendo che la consegna all'avvocato non poteva supplire alla sua irreperibilità dopo il trasferimento nel Regno Unito; (ii) vizio di motivazione e mancato riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 131-bis cod. pen., poiché non sarebbe stata dimostrata la sussistenza di "petulanza o altro biasimevole motivo" e il fatto avrebbe avuto scarso disvalore obiettivo tale da giustificare l'esclusione di punibilità per particolare tenuità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la notifica perfezionata: dopo accertata irreperibilità al domicilio iniziale si è proceduto alla notifica all'indirizzo A.I.R.E., e, constatato il rifiuto del ricorrente di ritirare il plico, l'atto è stato consegnato e accettato dal difensore di fiducia; inoltre il ricorrente aveva già avuto effettiva conoscenza del procedimento tramite il decreto penale di condanna e l'opposizione esercitata dal suo difensore. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la valutazione del merito fondata su dichiarazioni della persona offesa e sugli accertamenti tecnici sulle utenze telefoniche risultava univoca e ben motivata; la valutazione della pena (quattro mesi) è stata ritenuta adeguata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; l'esimente di cui all'art. 131-bis non poteva essere riconosciuta in considerazione della durata e della natura delle molestie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
"per petulanza o per altro biasimevole motivo"
Configura il reato la condotta di molestare con comunicazioni che integri una effettiva e significativa intrusione nella sfera personale della vittima; il contenuto del messaggio non è determinante se l'attività comunicativa di per sé arrechi molestia o disturbo.
artt. 157, 161, 169 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di notifica degli atti processuali; la notifica è valida anche se, dopo accertata irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato e previa ricerca all'indirizzo estero A.I.R.E., il plico non viene ritirato e l'atto è consegnato e accettato dal difensore di fiducia.
La opposizione al decreto penale, regolarmente esercitata dal difensore, dimostra che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, elemento rilevante ai fini dell'irritualità della notifica dedotta.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; non è applicabile automaticamente se la condotta ha durata significativa e rilevante offesa.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha valutato le connotazioni oggettive e soggettive della condotta, nonché la durata delle molestie, per quantificare la pena in quattro mesi.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Giurisprudenza di legittimità richiamata sul tema della corretta individuazione del momento e delle modalità in cui l'imputato acquisisce conoscenza del procedimento e sulle regole applicabili alle notifiche, anche in presenza di iscrizione A.I.R.E.
Sez. F, n. 45315 del 27/08/2019 (Manassero)
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale"
Principio secondo cui la molestia telefonica è configurabile se l'attività comunicativa determina un'intrusione significativa nella sfera personale della vittima, a prescindere dal contenuto.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 (Tushaj)
Chiarisce i criteri per valutare la particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis: valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non meramente formale.
Massime di principio
- La notifica degl'atti è valida anche se l'imputato è irreperibile al domicilio dichiarato, purché si sia proceduto alle ricerche obbligatorie (es. A.I.R.E.) e l'atto sia stato consegnato al difensore che l'ha accettato; la prova della reale conoscenza del procedimento (es. tramite decreto penale e opposizione) rafforza la validità della notifica.
- In sede di Cassazione non è consentito rinnovare integralmente il giudizio di merito: se la sentenza impugnata espone un percorso argomentativo coerente e ancorato alle prove acquisite, la rivalutazione probatoria non è ammessa.
- Per il reato di molestia ex art. 660 cod. pen. è fondamentale dimostrare un'intrusione significativa nella sfera personale della vittima; a tal fine sono rilevanti sia le dichiarazioni della persona offesa sia gli accertamenti tecnici (tracciamento utenze, collegamento della SIM/numero all'imputato).
- L'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e non viene riconosciuta automaticamente: occorre provare la modesta offensività, il basso grado di colpevolezza e l'esiguità del danno o del pericolo.
- Chi contesta la validità di una notifica deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento o la violazione delle regole di ricerca dell'indirizzo; altrimenti le presunzioni di regolarità e la prova del ricevimento tramite il difensore prevalgono.
- Nelle cause per molestie telefoniche è opportuno acquisire e conservare elementi tecnici (riscontri investigativi sulle utenze, testimonianze dei militari/incaricati, log telefonici) che colleghino in modo univoco le comunicazioni all'imputato.
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