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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25121/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce (28/4/2021) contestando in particolare: per Andriola, Cecere e Silvestri la configurazione del delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e chiedendo in subordine la derubricazione in favoreggiamento (art. 379 c.p.), la mancata concessione delle attenuanti generiche e la presunta disparità di trattamento sanzionatorio; per Cesarini e Prete la riqualificazione dei fatti in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e la lamentata illegittimità della determinazione della pena (anche in relazione all'applicazione di norme sopravvenute), nonché per Prete la carenza del dolo e la prescrizione dei reati; inoltre Cecere deduce un vizio processuale per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Andriola Marcolino, Cecere Luigi e Silvestri Antonio (con condanna alle spese e rifusione per le parti civili). Ha invece accolto parzialmente i ricorsi di Cesarini Andrea e Prete Cosimo: per entrambi ha rilevato l'illegittimità della determinazione della pena rispetto al massimo edittale vigente all'epoca dei fatti e ha dichiarato i reati a loro ascritti estinti per prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei loro confronti. Ha rigettato il ricorso di Prete quanto agli effetti civili (le statuizioni civili restano). Sono state confermate le valutazioni di merito circa la configurazione del reato di riciclaggio per Andriola, Cecere e Silvestri e il diniego delle attenuanti generiche ove motivato dalla personalità negativa e dalle modalità del fatto. Sono state disattese le richieste di derubricazione in favoreggiamento e le eccezioni procedurali avanzate da Cecere.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Il reato di riciclaggio comprende anche operazioni volte a rendere difficile l'accertamento della provenienza illecita del denaro; l'accettazione di essere indicato come beneficiario di somme o beni di illecita provenienza integra il reato quando è posta in essere con la consapevolezza di ostacolare l'identificazione della provenienza.

  • art. 379 c.p.

    Il favoreggiamento reale è figura sussidiaria rispetto al riciclaggio: se sussistono gli estremi del reato di riciclaggio, il favoreggiamento va escluso.

  • art. 646 c.p.

    La corte ha riqualificato alcuni fatti originariamente qualificati come peculato in appropriazione indebita; tuttavia la determinazione della pena deve rispettare il massimo edittale vigente al momento del fatto, e l'errata determinazione della pena ha portato alla declaratoria della prescrizione.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Richiamata come aggravante applicata in sede di calcolo della pena; l'aumento non può però portare a superare il massimo edittale vigente al tempo del fatto.

  • art. 2, co. 4 c.p.

    Rilevata nella censura relativa all'applicazione di norme sopravvenute: principio della legge penale più favorevole/limiti di applicazione temporale delle modifiche punitive va rispettato.

  • art. 62-bis c.p.

    Attenuanti generiche: il diniego è legittimo se motivato in modo non illogico sulla base della personalità e delle modalità del fatto; il giudice di merito non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli purché indichi quelli ritenuti decisivi.

  • art. 548, co. 2 c.p.p.

    La notifica dell'avviso di deposito della sentenza va fatta al difensore titolare dell'ufficio alla data del deposito; la nomina successiva non obbliga a una nuova notifica.

  • art. 129 c.p.p.

    Rilevata per la declaratoria di non punibilità per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; la Corte ha annullato senza rinvio gli effetti penali per Cesarini e Prete per estinzione del reato.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente per il calcolo della recidiva e del quantum della pena; la presenza della recidiva può giustificare maggiore pena se correttamente applicata nei limiti dell'ordine edittale.

  • art. 92 e art. 185 c.p.p.

    Principi relativi all'interesse della parte civile nel procedimento di cassazione: ove il ricorso concerne solo la misura della pena, l'interesse della parte civile a partecipare può essere escluso e non muta la statuizione civile già provata.

  • L. n. 3 del 9/1/2019

    Modificò il massimo edittale dell'art. 646 c.p. (da tre a cinque anni) con efficacia temporale successiva ai fatti: la Corte ha ricordato che non può determinarsi la pena in misura superiore al massimo vigente al momento della consumazione del reato.

Massime di principio

  • La configurazione del reato di riciclaggio (art. 648-bis) può sussistere anche quando l'operazione consiste nell'accettare di figurare come beneficiario di beni o somme di provenienza illecita; non è necessario un complesso spostamento finanziario se è dimostrabile la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza.
  • Il favoreggiamento (art. 379) è una fattispecie sussidiaria rispetto al riciclaggio; se gli elementi configurano il riciclaggio la derubricazione non è possibile.
  • La riqualificazione del fatto in appropriazione indebita/peculato dipende dall'effettiva posizione e dalla qualità dell'agente; tuttavia la quantificazione della pena deve rispettare il massimo edittale vigente al momento del fatto, e l'applicazione di aumenti sopravvenuti non può ledere il principio di legalità penale.
  • In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a riproporre pedissequamente le doglianze già respinte in appello o questioni nuove non già esaminate in appello; la Corte non riconsidera i fatti ove sussista una valutazione di merito congrua e circostanziata (cd. doppia conforme).
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se motivato logicamente dal giudice di merito sulla base della personalità dell'imputato e delle modalità del fatto; il giudice non è tenuto a valutare ogni elemento favorevole purché indichi quelli decisivi.
  • La notifica degli atti processuali segue regole formali: l'avviso di deposito va notificato al difensore titolare alla data del deposito; la nomina di un difensore successiva al deposito non impone una nuova notifica retroattiva.
  • La prescrizione estingue la responsabilità penale e, se riconosciuta, determina l'annullamento senza rinvio degli effetti penali; la prescrizione può essere rilevata in Cassazione quando emergono (anche d'ufficio) elementi che la rendono manifesta.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non comporta automaticamente l'inesistenza del fatto o l'esclusione delle obbligazioni civili: le statuizioni civili, se già fondate in giudicato, possono rimanere autonome rispetto alla estinzione del reato penale.

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