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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18510/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Un detenuto aveva chiesto alla direzione dell'istituto penitenziario di poter fruire di un diverso sistema di lavaggio della biancheria: istituzione di un servizio lavanderia nella sezione, oppure possibilità di far lavare le lenzuola dai familiari e riceverle con pacchi fuori dal peso ordinario, oppure ancora utilizzo di un servizio di lavanderia esterno. Il magistrato di sorveglianza aveva qualificato l'istanza come generica, l'aveva dichiarata inammissibile con provvedimento de plano, ritenendo che non si trattasse di tutela di un diritto soggettivo e che l'organizzazione interna del servizio lavanderia fosse sufficiente. Il Tribunale di sorveglianza ha trasmesso il reclamo alla Corte di cassazione, riqualificandolo come ricorso per cassazione. Il ricorrente contestava tale qualificazione giuridica, sostenendo la sussistenza di una lesione di un diritto soggettivo. La Corte rileva però che l'impugnazione era stata proposta da avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e che anche il successivo deposito di memoria o atti di nomina non poteva sanare il vizio, né poteva operare il principio di conservazione del mezzo di impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché proposto da difensore non cassazionista, quindi da soggetto non legittimato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Richiama il principio per cui tale inammissibilità è un vizio radicale e non sanabile né con l'iscrizione successiva all'albo speciale, né con il deposito successivo di una nuova nomina, né con la conversione dell'atto in ricorso per cassazione mediante il principio di conservazione del mezzo di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35 Ord. pen.

    richiamato come norma in tema di tutela giurisdizionale, rispetto alla quale il giudice di sorveglianza aveva qualificato l'istanza come generica e non rientrante nelle previsioni di legge

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso proposto da soggetto non legittimato, come il difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto da difensore non iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori è affetto da vizio radicale di legittimazione e va dichiarato inammissibile, senza possibilità di sanatoria successiva.
  • La successiva iscrizione del medesimo difensore nell'albo speciale, o il deposito postumo di una nuova nomina, non elidono l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di trasformare o convertire un atto di impugnazione in un ricorso per cassazione quando ciò comporti deroga alle regole formali e sostanziali che disciplinano il singolo rimedio.
  • La presentazione di motivi nuovi o memorie dopo la scadenza del termine per impugnare non sana l'inammissibilità originaria del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità non dipende da causa non colpevole, il ricorrente va condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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