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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5273/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) e falsa testimonianza (art. 372 c.p.) rese nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher (procedimento a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito). In Cassazione deduceva violazioni procedurali (mancato avviso ai sensi dell'art. 497, comma 3, c.p.p. e connessa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza), contestava l'incidenza della sua autoaccusa relativa a un incarico per simulare un furto e denunciava mancanza di correlazione tra le dichiarazioni e l'impianto probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e incongruenza delle censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva già valutato e respinto le stesse doglianze, precisando che alla teste erano stati forniti gli avvertimenti previsti (artt. 197-bis, 198 e 497 c.p.p.) e che l'argomentazione sull'autoaccusa era priva di rilevanza rispetto alle accuse di calunnia. La Corte ha inoltre censurato il tentativo di riesame del merito e della valutazione probatoria in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che punisce il reato di calunnia; nella sentenza è il titolo di reato per cui la ricorrente è stata condannata

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa testimonianza; nella sentenza è il secondo titolo di reato contestato alla ricorrente

  • art. 497, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come presunta violazione per mancato avviso: la Corte ha invece ritenuto che gli avvertimenti processuali fossero stati forniti e che la doglianza fosse generica

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa agli avvisi al teste; la Corte d'appello aveva rilevato che la teste era stata avvertita e che le sue interruzioni non rendevano inutilizzabili le dichiarazioni

  • artt. 197-bis e 198 cod. proc. pen.

    Articoli citati dalla Corte d'appello come avvertimenti effettivamente forniti alla teste prima dell'audizione, rilevanti per la valutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni

  • art. 581, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per motivare l'inammissibilità per genericità delle censure formulare in modo non specifico

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiami al principio di correlazione fra accusa e sentenza cui la ricorrente accennava; la Corte ha ritenuto comunque che la doglianza fosse confusa e non provata

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontare puntualmente le argomentazioni svolte dai giudici di merito: motivi generici o incomprensibili sono dichiarati inammissibili.
  • La mancata interruzione immediata di una deposizione da parte del giudice non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'intera dichiarazione se gli avvertimenti procedurali previsti sono stati forniti e risultano dalle trascrizioni.
  • Le autodenunce o autoaccuse rese dal teste, se non direttamente connesse alle censure mosse (ad es. non incidono sulle accuse principali), possono risultare irrilevanti ai fini della dichiarazione di inutilizzabilità della testimonianza.
  • Non è ammissibile in Cassazione un riesame meramente di merito o della valutazione probatoria: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice del merito nella rivalutazione degli atti.
  • La dichiarazione d'inammissibilità comporta, di regola, condanna alle spese processuali e può prevedere il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

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