Cassazione Penale, Sentenza n. 5273/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) e falsa testimonianza (art. 372 c.p.) rese nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher (procedimento a carico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito). In Cassazione deduceva violazioni procedurali (mancato avviso ai sensi dell'art. 497, comma 3, c.p.p. e connessa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in udienza), contestava l'incidenza della sua autoaccusa relativa a un incarico per simulare un furto e denunciava mancanza di correlazione tra le dichiarazioni e l'impianto probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e incongruenza delle censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva già valutato e respinto le stesse doglianze, precisando che alla teste erano stati forniti gli avvertimenti previsti (artt. 197-bis, 198 e 497 c.p.p.) e che l'argomentazione sull'autoaccusa era priva di rilevanza rispetto alle accuse di calunnia. La Corte ha inoltre censurato il tentativo di riesame del merito e della valutazione probatoria in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce il reato di calunnia; nella sentenza è il titolo di reato per cui la ricorrente è stata condannata
Norma che punisce la falsa testimonianza; nella sentenza è il secondo titolo di reato contestato alla ricorrente
art. 497, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come presunta violazione per mancato avviso: la Corte ha invece ritenuto che gli avvertimenti processuali fossero stati forniti e che la doglianza fosse generica
Norma richiamata nella doglianza relativa agli avvisi al teste; la Corte d'appello aveva rilevato che la teste era stata avvertita e che le sue interruzioni non rendevano inutilizzabili le dichiarazioni
artt. 197-bis e 198 cod. proc. pen.
Articoli citati dalla Corte d'appello come avvertimenti effettivamente forniti alla teste prima dell'audizione, rilevanti per la valutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni
art. 581, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per motivare l'inammissibilità per genericità delle censure formulare in modo non specifico
Richiami al principio di correlazione fra accusa e sentenza cui la ricorrente accennava; la Corte ha ritenuto comunque che la doglianza fosse confusa e non provata
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e confrontare puntualmente le argomentazioni svolte dai giudici di merito: motivi generici o incomprensibili sono dichiarati inammissibili.
- La mancata interruzione immediata di una deposizione da parte del giudice non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dell'intera dichiarazione se gli avvertimenti procedurali previsti sono stati forniti e risultano dalle trascrizioni.
- Le autodenunce o autoaccuse rese dal teste, se non direttamente connesse alle censure mosse (ad es. non incidono sulle accuse principali), possono risultare irrilevanti ai fini della dichiarazione di inutilizzabilità della testimonianza.
- Non è ammissibile in Cassazione un riesame meramente di merito o della valutazione probatoria: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice del merito nella rivalutazione degli atti.
- La dichiarazione d'inammissibilità comporta, di regola, condanna alle spese processuali e può prevedere il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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