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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18303/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi fallita nei confronti di un comune per un credito non meglio specificato nel testo. Il comune propose opposizione ex art. 645 c.p.c.; dopo il fallimento della società opposta, la curatela chiese la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione, anche in funzione del programma di liquidazione e assumendo che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso per un importo inferiore al credito originariamente azionato. Il tribunale dichiarò estinto il giudizio; il comune appellò e la corte d’appello ritenne erronea l’estinzione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la curatela alla restituzione di quanto eventualmente percepito. In cassazione la curatela dedusse: 1) violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 354, comma 2, c.p.c., sostenendo che, una volta esclusa l’estinzione, la corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per non privare le parti di un grado di giudizio e per consentire la difesa nel merito; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pretesa nullità del decreto ingiuntivo, che il comune avrebbe posto a base dell’opposizione in ragione dell’errore sull’importo ingiunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che, una volta riformata la declaratoria di estinzione pronunciata dal tribunale dopo la trattazione e la rimessione della causa in decisione, la corte d’appello dovesse rimettere la causa al primo giudice: la rimessione ha carattere eccezionale e, in tale situazione, il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e decidere nel merito. Ha inoltre escluso la denunciata omessa pronuncia sulla nullità del decreto ingiuntivo, rilevando che nell’opposizione a decreto ingiuntivo il tema del giudizio è la fondatezza della pretesa creditoria e non la legittimità astratta del provvedimento monitorio, sicché il credito monitorio resta in discussione come domanda sostanziale del creditore. La curatela è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio sulla domanda del creditore e non un’azione di impugnazione del decreto in sé.

  • art. 354, comma 2, c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è rimedio eccezionale e non opera quando il giudice d’appello, riformata la declaratoria di estinzione pronunciata dopo la rimessione della causa in decisione, deve decidere nel merito.

  • art. 308, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere la ricorrenza dei presupposti della rimessione al primo giudice nel caso concreto.

  • art. 189 c.p.c.

    La causa trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni resta devoluta alla decisione del giudice, con conseguente dovere del giudice d’appello di decidere nel merito se riforma l’estinzione.

  • art. 307, ultimo comma, c.p.c.

    La declaratoria di estinzione pronunciata dopo la rimessione della causa per la decisione non impone la rimessione al primo giudice in appello.

  • art. 43 legge fall.

    Richiamato nel contesto dell’interruzione del processo per sopravvenuto fallimento e della relativa disciplina della riassunzione/prosecuzione.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla prosecuzione del giudizio interrotto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di garantire un grado di merito ulteriore tramite rimessione al primo giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per escludere l’omessa pronuncia: la domanda sostanziale oggetto dell’opposizione era la pretesa creditoria, non la nullità autonoma del decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, dà luogo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il tribunale dichiara erroneamente l’estinzione del processo dopo che la causa è stata trattenuta in decisione, il giudice d’appello che riformi tale statuizione non deve rimettere la causa al primo giudice, ma deve decidere nel merito, salvo che ricorrano in modo specifico i presupposti eccezionali della rimessione.
  • La rimessione al primo giudice costituisce un rimedio eccezionale e non può essere ancorata all’ampiezza del thema decidendum trattato in primo grado; ciò che rileva è la fase processuale in cui interviene la pronuncia di estinzione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il centro della controversia è la fondatezza sostanziale del credito azionato dal creditore opposto, che mantiene la qualità di attore in senso sostanziale; il decreto ingiuntivo non è un atto la cui "nullità" costituisca di per sé il tema autonomo del processo.
  • Non può configurarsi omessa pronuncia per il solo fatto che il giudice non si soffermi sulla validità formale del decreto ingiuntivo, se la decisione riguarda la pretesa creditoria che ne costituisce il fondamento sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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