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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30825/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui è stata disposta la sospensione della patente di guida (sanzione amministrativa accessoria). La statuizione relativa all'ammenda non è oggetto di conferma nella motivazione, ma la Corte elimina la sanzione accessoria disposta dal GIP per incompetenza/procedura non applicabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Con ordinanza del 26/02/2024 il GIP ha disposto la correzione del decreto penale di condanna del 05/09/2023 relativo all'art. 186 c. strada, aggiungendo, oltre all'ammenda di euro 1.950,00, la sospensione della patente per anni uno. Il difensore di Giangrande ha impugnato in Cassazione denunciando: errata applicazione della procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.; mancanza di correlazione tra la pena richiesta dal PM e quella inflitta; eccesso di potere del giudice dell'esecuzione e omessa instaurazione del procedimento camerale partecipato. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato perché l'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, essendo questione di giudizio discrezionale, non può essere emendata con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.; inoltre il giudice dell'esecuzione non ha competenza ad applicare o disapplicare sanzioni amministrative accessorie, che non sono equiparabili alle pene accessorie per le quali opera la competenza residua di cui all'art. 676, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 codice della strada

    Norma materiale contestata (illecito in tema di guida). La Corte richiama l'articolo come fattispecie di reato alla base del decreto penale originario.

  • art. 130 codice di procedura penale

    La Corte interpreta la norma come procedimento di correzione applicabile a errori formali o materiali, ma non utilizzabile per correggere omissioni o errori di giudizio riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, perché ciò comporterebbe una modifica sostanziale della decisione.

  • art. 676, comma 1, codice di procedura penale

    art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la competenza residua del giudice dell'esecuzione prevista per le pene accessorie non si estende alle sanzioni amministrative accessorie; pertanto il giudice dell'esecuzione non può decidere sull'applicazione o meno di tali sanzioni.

Massime di principio

  • La procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. è idonea solo per errori formali o materiali e non per correggere valutazioni discrezionali sull'applicazione di sanzioni; tentativi contrari configurano modifica sostanziale della decisione e sono illegittimi.
  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) non sono assimilabili alle pene accessorie: la competenza del giudice dell'esecuzione sulle pene accessorie ai sensi dell'art. 676 c.p.p. non si estende alle sanzioni amministrative.
  • Se un giudice dispone una sanzione amministrativa accessoria senza averne competenza procedurale, il rimedio è l'annullamento del provvedimento nella parte viziata; la correzione esecutiva non è lo strumento corretto per sanare l'eccesso di potere.
  • In casi analoghi difesa e PM devono curare la regolarità del procedimento originario (decreto penale o fase di applicazione della sanzione): l'aggiunta di sanzioni amministrative richiede procedure sostanziali appropriate e non semplici emendamenti esecutivi.
  • Nell'impugnazione è rilevante segnalare la mancata correlazione tra la richiesta del PM e la pena irrogata e l'omessa instaurazione del procedimento camerale partecipato, poiché possono costituire profili decisivi per l'annullamento.

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