Cassazione Civile, Ordinanza n. 14858/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava una porzione di terreno sita in Ancona. In primo grado una parte aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione ultraventennale del fondo; i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di rivendica, con richiesta di rilascio del bene e rimozione di una rete. Il tribunale aveva respinto entrambe le domande. In appello, a seguito del decesso dell'attrice originaria, si erano costituiti gli eredi. La corte territoriale, in riforma, aveva accolto la domanda di rivendica proposta dai convenuti/odierni ricorrenti, accertandone la comproprietà del frustolo di terreno, ma aveva rigettato la domanda di rilascio e rimozione della rete sul rilievo che la controparte avrebbe posseduto il bene uti condominus, quindi come comproprietaria, e che l'accoglimento della rivendica del comproprietario non legittimava il rilascio della quota ideale. I ricorrenti hanno proposto cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la corte d'appello avrebbe fondato la decisione su circostanze mai dedotte dalle parti, in particolare sull'asserita comproprietà della controparte; 2) violazione di norme processuali e motivazione mancante del minimo costituzionale ex art. 111 Cost., perché la motivazione sarebbe carente e basata su affermazioni inconciliabili. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la qualificazione della controparte come comproprietaria e come possessore uti condominus non era sorretta da alcuna prova o allegazione e contrastava con gli accertamenti della stessa sentenza, che aveva invece riconosciuto ai ricorrenti la titolarità del bene e aveva dato atto dell'interruzione del possesso utile ad usucapire dopo l'atto di divisione del 29 maggio 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a un diverso giudice designato in dispositivo, affinché proceda a nuovo esame delle domande dei ricorrenti attenendosi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo della decisione è che la corte di merito aveva erroneamente supposto, senza base probatoria, la comproprietà della controparte, producendo un contrasto logico con l'accoglimento della rivendica in favore dei ricorrenti e con le risultanze documentali dell'atto di divisione. Pertanto la motivazione è stata ritenuta viziata sia sotto il profilo dell'utilizzo di fatti non dedotti/provati, sia sotto quello del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Norme richiamate
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su fatti non dedotti, su prove non introdotte dalle parti o su prove legali disapplicate; non invece per contestare il mero apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi di motivazione rilevanti come errori processuali.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è costituzionalmente insufficiente solo quando sia mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non basta il semplice difetto di sufficienza.
Richiamato dalla corte di merito per giustificare il rigetto della domanda di rilascio, ma la Cassazione non ha condiviso l'applicazione concreta perché basata su un presupposto di comproprietà non provato.
Massime di principio
- In cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito utilizza fatti non allegati, prove non introdotte o prove legali disattese; non è sufficiente contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
- La motivazione è censurabile come vizio processuale costituzionalmente rilevante solo quando sia inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Se una sentenza riconosce la titolarità esclusiva di un bene in capo ad alcuni soggetti, non può poi negare le conseguenze restitutorie fondandosi, senza prova, sulla supposta comproprietà della controparte.
- L'accoglimento di una domanda di rivendica presuppone coerenza logica e probatoria dell'intero decisum: eventuali statuizioni ulteriori devono essere compatibili con l'accertamento della proprietà compiuto dal giudice.
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