Cassazione Penale, Sentenza n. 20462/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP di Mantova del 25/06/2021 contestando l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato nei confronti degli imputati, cittadini stranieri cui era stata inflitta una pena superiore a due anni di reclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce della legge n. 103/2017 e della giurisprudenza consolidata, le impugnazioni in cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono ammesse solo per motivi limitati e che l'omissione di una misura di sicurezza facoltativa come l'espulsione non rende la sentenza impugnabile. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale è stato respinto per inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di patteggiamento e la pronuncia della sentenza su richiesta delle parti; la novella della legge n. 103/2017 ha limitato l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento a specifici motivi.
Prevede l'ordine di espulsione dello straniero condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni; la Corte ha ritenuto che l'espulsione, nella giurisprudenza citata, sia una misura di sicurezza facoltativa che richiede la valutazione della pericolosità sociale, e pertanto la sua omissione nel patteggiamento non autorizza la cassazione.
Ha limitato i motivi per cui è ammessa la cassazione avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., consentendo il ricorso solo per determinati profili (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza per delimitare l'ammissibilità del ricorso in cassazione contro il patteggiamento; la Suprema Corte ha precisato che l'assenza di una misura di sicurezza non rende impugnabile la sentenza salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge.
art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale contro la sentenza di patteggiamento che ha omesso una misura di sicurezza facoltativa.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente limitati dalla legge n. 103/2017; questioni diverse rientrano nell'inammissibilità.
- L'omissione di una misura di sicurezza facoltativa, come l'espulsione dello straniero, non rende la sentenza di patteggiamento impugnabile in Cassazione, salvo che la misura sia obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione di una sentenza che ha omesso la misura di sicurezza dell'espulsione occorre dimostrare che l'espulsione fosse una misura obbligatoria e non discrezionale per quel reato, o far valere uno dei motivi tassativi ammessi dall'art. 444 c.p.p. così come interpretato dalla legge n. 103/2017.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento, ma deve inquadrare il motivo in uno dei profili ammissibili; altrimenti il ricorso verrà dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- In fase difensiva, se si ritiene che debba essere disposta l'espulsione, è importante far emergere in concreto la sussistenza del presupposto della pericolosità sociale o l'eventuale obbligatorietà della misura per il reato contestato.
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