Cassazione Penale, Sentenza n. 3288/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la revoca, disposta dalla Corte d'appello, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale. Si deduceva inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione perché la revoca era stata pronunciata d'ufficio senza impugnazione del Pubblico Ministero e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 168 c.1 e c.3 c.p.; in subordine si rilevava che, se la revoca fosse stata intesa ai sensi dell'art. 168 c.2 c.p., il provvedimento avrebbe natura costitutiva e avrebbe costituito una valutazione di merito non sollecitata dalla parte pubblica, con violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza impugnata in quella parte e rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale. In motivazione la Corte ha precisato che la revoca d'ufficio è consentita dal giudice d'appello solo nelle ipotesi dichiarative previste dall'art. 168 c.1 e c.3 c.p. (con efficacia retroattiva al verificarsi della condizione) e che, se la revoca ha natura costitutiva (art. 168 c.2), essa impone una valutazione di merito e richiederebbe l'intervento del Pubblico Ministero per poter essere pronunciata in sede di appello. La Corte ha altresì ricordato che, in caso di revoca per sentenza successiva relativa a reati in continuazione, l'effetto deve essere circoscritto alla parte di pena imputata ai reati oggetto della precedente sentenza e non all'intera pena originaria.
Norme richiamate
Rilevata e applicata dalla Corte d'appello come attenuante riconosciuta nei confronti dell'imputato; menzionata quale elemento della comparazione ma non rilevante ai fini della cassazione sulla revoca del beneficio.
Centrale per la decisione: la Corte distingue tra le ipotesi del c.1 e c.3 (revoca di natura dichiarativa che il giudice d'appello può accertare d'ufficio e la cui efficacia retroagisce al momento del verificarsi della condizione) e il c.2 (revoca di natura costitutiva che richiede valutazione di merito e non può essere pronunciata dal giudice d'appello in assenza di impugnazione da parte del P.M.).
Richiamato per il computo dei termini rilevanti ai fini della revoca: i termini da considerare decorrono dalla data di irrevocabilità della prima sentenza, nel caso di revoca dichiarativa ex art. 168 c.1, ma la revoca deve riguardare la parte di pena imputata ai reati oggetto della predetta sentenza.
Utilizzato dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice d'appello è lecita d'ufficio solo se rientra nelle ipotesi dichiarative previste dall'art. 168 c.1 o c.3 c.p.; in tali casi l'effetto è retroattivo al momento in cui si è verificata la condizione.
- Se la revoca ha natura costitutiva (art. 168 c.2 c.p.), implica una valutazione di merito e non può essere pronunciata dal giudice d'appello in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, per evitare la reformatio in peius.
- In caso di reati unificati per continuazione e di sospensione concessa con una sentenza precedente, la revoca, se prevista, deve essere circoscritta alla parte di pena riferibile ai reati contenuti nella prima sentenza e non può estendersi automaticamente all'intera pena originaria.
- La motivazione della revoca deve essere esplicita: il mero richiamo alla 'biografia criminale' senza indicare i presupposti normativi e i dati di fatto che determinano la revoca rende il provvedimento annullabile in Cassazione.
- Per la difesa: contestare la revoca priva di motivazione o pronunciata al di fuori delle ipotesi di legge; per il giudice d'appello: verificare attentamente quale comma dell'art. 168 giustifichi la revoca e motivare la decisione, indicando se si tratta di accertamento dichiarativo (e relativo ambito) o di valutazione costitutiva che richiederebbe l'impugnazione del P.M.
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