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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14624/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva, in riforma/parziale riforma della pronuncia di primo grado, determinato pene e riqualificazioni per vari imputati in relazione a reati di associazione e traffico di stupefacenti, estorsione aggravata e reati connessi. I motivi di ricorso comprendevano (a titolo esemplificativo e per ciascun ricorrente): 1) Di Marco: eccezione di violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta doppia giudicabilità (idem factum) con riferimento a detenzione di circa 2 kg di cocaina; 2) Rossi: inosservanza di legge processuale ed errata qualificazione giuridica del fatto (aspecifica); 3) Belhaj: vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancato proscioglimento per insussistenza del fatto; 4) Grasselli: nullità per violazione degli artt. 448, comma 2-bis, e 599-bis c.p.p.; 5) Panzironi: illegittimità della pena per omissione dell'applicazione della riduzione derivante dal rito abbreviato e contestazione della base edittale applicata nella continuazione esterna; 6) Tichetti: mancata pronuncia di proscioglimento per insufficienza di prove; 7) Censi: nullità per erronea qualificazione giuridica (art. 448 comma 2-bis); 8) Ippoliti: la difesa deduceva che la Corte d'appello non aveva rispettato il computo concordato ex art. 599-bis e avrebbe, inoltre, tenuto conto di una circostanza aggravante non contestata. In sostanza, i ricorsi contestavano qualificazione, ergastolo/pena, difetto probatorio, illegittimità del calcolo della pena in presenza di concordato/patteggiamento e vizi formali del dispositivo/motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per manifestà infondatezza o perché non rientranti nei motivi consentiti dalla legge in presenza di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.). Motivazioni salienti: - molti profili dedotti erano stati rinunciati con il concordato in appello e quindi non sono sindacabili in Cassazione (salvo illegittimità della pena); - i motivi aspecifici o generici (mancata indicazione della diversa qualificazione, mancata puntualizzazione delle doglianze) sono inammissibili; - le censure relative al calcolo della pena (es. Panzironi) sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha applicato l'aumento per continuazione su una pena già comprensiva della riduzione per il patteggiamento, mentre il codice non consente una duplicazione della diminuzione per lo stesso fatto; - la censura di Di Marco sull'idem factum è priva di rilievo perché le condotte risultano diverse (detenzione accertata in altro procedimento vs. partecipazione all'associazione contestata nel presente procedimento) e, in ogni caso, l'episodio era stato ricondotto alla continuazione esterna; - l'omissione di specificare nel dispositivo il calcolo della pena (Ippoliti) è stata ritenuta meramente formale dato che la motivazione esplicita il calcolo; - le doglianze rigurdanti l'insussistenza della prova (Tichetti, Belhaj) sono inammissibili per effetto del concordato in appello. Tutte le decisioni impugnate restano dunque confermate e ciascun ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nonché al versamento di una somma equitativamente determinata (ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello (accordo tra parti per la determinazione della pena) comporta la rinuncia, da parte degli imputati, a dedurre in Cassazione molteplici censure (anche su questioni rilevabili d'ufficio), salvo l'eccezione limitata dell'illegittimità della pena; sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure di mancato proscioglimento: la Corte ha ritenuto inammissibili tali doglianze quando derivano da questioni rinunciate con il concordato in appello.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato per eccepire la preclusione per doppio giudizio; la Corte ha escluso l'idem factum perché i fatti accertati nei procedimenti erano diversi (detenzione vs. partecipazione ad associazione).

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sulle ipotesi di traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ha precisato la differenza tra detenzione specifica e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rif. al rito del patteggiamento (applicazione della diminuzione) la Corte ha affermato che la diminuzione per il patteggiamento è stata già recepita nella pena oggetto di computo e non è ammissibile una ulteriore duplicazione di riduzioni per lo stesso fatto.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Rimessa in relazione a doglianze di errata qualificazione: i motivi vaghi o non specificati su presunta violazione di tale norma sono inammissibili.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (terzo comma)

    Richiamata nella contestazione dell'utilizzo di una circostanza aggravante non contestata: la Corte ha rilevato che, nel quadro di un accordo, la motivazione non deve necessariamente riportare un bilanciamento dettagliato quando l'accordo stesso è stato recepito e il calcolo della pena risulta integrato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese del procedimento di Cassazione: la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura prevista.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento richiamato per la determinazione equitativa delle somme dovute: la Corte d'appello/cassazione applica i criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di condanna alle spese quando non sussiste colpa grave.

Massime di principio

  • Se il ricorrente ha stipulato un concordato in appello ex art. 599-bis, molte censure (inclusi vizi di motivazione, valutazione probatoria e qualificazione giuridica) vengono considerate rinunciate e sono inammissibili in Cassazione, salvo il profilo limitato dell'illegalità della pena.
  • I motivi aspecifici o generici (mancata indicazione della diversa qualificazione sostenuta, mancanza di puntualità nella esposizione delle doglianze) sono dichiarati inammissibili: il ricorso per Cassazione richiede specificità e correlazione con la decisione impugnata.
  • Nel calcolo della pena in caso di continuazione esterna con reati già giudicati con patteggiamento, la Corte può applicare l'aumento per la continuazione su una pena già comprensiva della riduzione del patteggiamento; non è ammessa una doppia diminuzione per lo stesso fatto (es.: patteggiamento e rito abbreviato duplicati).
  • Per eccepire doppia giudicabilità (idem factum) è necessario dimostrare che gli elementi fattuali e giuridici siano sostanzialmente coincidenti; se le condotte sono differenti (es. detenzione specifica vs. partecipazione ad associazione) l'eccezione non regge.
  • Omissioni meramente formali nel dispositivo (es. non riportare il dettaglio del computo pena) possono essere ritenute non pregiudizievoli se la motivazione mostra chiaramente il calcolo e l'accordo tra le parti.
  • Le contestazioni relative all'applicazione di circostanze aggravanti, o alla determinazione della base edittale, devono indicare in modo preciso come la decisione abbia portato all'irrogazione di una pena illegale o abbia superato i limiti edittali: altrimenti sono aspecifiche e inammissibili.
  • In presenza di concordato in appello, i motivi ammessi in Cassazione sono essenzialmente quelli attinenti alla regolarità della formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità tra l'accordo e la pronuncia del giudice.

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