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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28266/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite trae origine dalla domanda proposta da un medico veterinario dipendente dell'azienda sanitaria, titolare di un incarico professionale di alta specializzazione, che chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, attività necessarie per determinare e corrispondere la componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello di Palermo aveva confermato, ritenendo sussistente un inadempimento colpevole dell'azienda per non avere attivato le procedure di graduazione e pesatura, con conseguente risarcibilità del pregiudizio quantificato in euro 150 mensili per il periodo 1.1.2008-31.12.2012. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, effettuata nelle forme dell'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell'accettazione del controricorrente; per effetto di ciò ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese, poiché la rinuncia era stata accettata personalmente dalla parte, e ha ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ipotesi diversa da rigetto, improcedibilità o inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    La rinuncia al ricorso è rituale se compiuta nelle forme prescritte dalla norma nel testo vigente dopo la riforma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso, una volta accettata, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione, poiché la norma si applica solo a rigetto, improponibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme di legge e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
  • L'accettazione personale della rinuncia esonera il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • L'ulteriore contributo unificato non può essere richiesto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché il meccanismo sanzionatorio è limitato alle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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