Cassazione Penale, Sentenza n. 12083/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della custodia cautelare in carcere disposta nei loro confronti per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestando la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Denunciano l'assenza di riscontri individualizzanti a corroborare la chiamata in correità del collaboratore Simone Canale, l'eccessiva genericità dei riferimenti agli "Alvaro" di Sinopoli, la scarsa rilevanza probatoria del rinvenimento di armi non in luoghi di pertinenza esclusiva, l'inattendibilità o la de relato delle dichiarazioni su presunti concorsi in omicidi, e presunti travisamenti o alternative chiavi di lettura delle intercettazioni (ruolo di "guardaspalle", aiuti economici, incarichi affidati da Penna). Inoltre contestano la sussistenza delle esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso dalle ultime intercettazioni rilevanti (marzo 2018), sostenendo che non possa essere assunta la persistenza automatica della partecipazione al sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi ripropongono una rivalutazione in fatto del compendio probatorio e offrono una lettura alternativa delle intercettazioni e delle dichiarazioni, senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o violazioni di norme suscettibili di sindacato in sede di legittimità. La Corte ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale di Reggio Calabria circa la gravità indiziaria, valorizzando le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore, nonché i riscontri ritenuti idonei (visite in carcere, incarichi affidati, indagini private per il furto, rinvenimento armi ed esplosivi indicati dal collaboratore) quali elementi corroboranti della chiamata in correità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale: la presunzione di continuità in materia di associazione mafiosa non è superata dal semplice dato temporale e manca elemento obiettivo per superarla; per Domenico Alvaro è stato valutato anche il precedente specifico. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per l'annullamento del provvedimento; usata come riferimento procedurale per la impugnazione dell'ordinanza cautelare.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiama i criteri di valutazione dell'attendibilità della chiamata in correità: i riscontri non devono essere necessariamente elementi di prova autonomi e idonei a provare il fatto, ma possono consistere in circostanze anche non penalmente rilevanti che tuttavia corroborano l'attendibilità della dichiarazione.
Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso e costituisce l'imputazione di fondo a carico dei ricorrenti; rilevata la pericolosità e la perdurante struttura associativa nel contesto storico considerato.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per la presunzione operante in materia di esigenze cautelari e per la valutazione del pericolo di reiterazione nei reati associativi; la Corte ha ritenuto non superata la presunzione per mancata prova contraria.
Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma per l'inammissibilità del ricorso e per le spese del procedimento.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato a verifiche di legittimità: non è consentita una rinnovata valutazione del merito dei fatti né l'adozione di un'interpretazione alternativa delle prove salvo rilevare manifesta illogicità o violazione di legge.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono materia essenzialmente di fatto riservata al giudice di merito: la loro valutazione è sindacabile in cassazione solo se si dimostra una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (chiamata in correità) richiedono riscontri per essere valutate attendibili, ma tali riscontri non devono necessariamente costituire prove autonome dei singoli fatti; anche circostanze non penalmente rilevanti possono avere valore individualizzante se nel loro complesso corroborano la dichiarazione.
- In casi di associazione mafiosa la continuità e la stabilità del vincolo associativo possono giustificare la valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione anche se gli ultimi riscontri risalgono a qualche anno prima; il mero decorso del tempo non annulla automaticamente le esigenze cautelari.
- Per impugnare con successo in cassazione una misura cautelare è necessario far emergere errori di diritto o profili di manifesta illogicità della motivazione del giudice del merito; semplici letture alternative o contestazioni fattuali prive di tali vizi sono inammissibili.
- Per migliorare le probabilità difensive in casi analoghi conviene focalizzarsi su: a) individuare e dimostrare mancanze oggettive nei riscontri indicati (es. prova che i fatti presentati come riscontro non si sono verificati o non sono riconducibili agli imputati); b) documentare incongruenze, contraddizioni o travisamenti nelle intercettazioni o nelle dichiarazioni del collaboratore; c) produrre elementi aggiornati che possano smentire la presunzione di persistenza dell'associazione e quindi le esigenze cautelari.
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