Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1298/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza n. 152/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per cinque anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero all’erogazione complessiva di € 2.500,00 mediante accredito sulla Carta. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione spontanea del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica, l’accredito dell’importo riconosciuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati la notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della pronuncia, risultante dal certificato prodotto dal ricorrente. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; nel caso concreto il giudicato ne ha riconosciuto l’attribuzione anche con riferimento agli anni di servizio indicati nella sentenza ottemperanda.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto sussistente.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione presso il domicilio digitale è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligata sia una pubblica amministrazione e la pronuncia imponga a quest’ultima un adempimento specifico.
  • Ai fini dell’ottemperanza occorre verificare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della pronuncia.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può imporre un termine per l’esecuzione esatta e integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Nell’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.