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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29727/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di lottizzazione abusiva e reati edilizi (e, per Frezza, anche il reato ex art. 349 c.p.), contestando in particolare: per Fedele e De Simone la violazione di norme processuali e di motivazione in relazione alla confisca (sostenevano che la prescrizione intervenuta avrebbe imposto la revoca della confisca se il giudice di primo grado non avesse acquisito gli elementi oggettivi e soggettivi prima della prescrizione; contestavano inoltre la violazione dell'art. 578-bis c.p.p. e la mancata valutazione della proporzionalità della confisca); per Frezza la non applicabilità dell'art. 578-bis (e relative norme sulla confisca per equivalente) ai reati antecedenti alla sua entrata in vigore e l'impugnazione della legittimità della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In sintesi: i motivi proposti da Fedele e De Simone sono stati dichiarati in parte inammissibili (perché innovativi rispetto all'impugnazione in appello) e, nel merito, manifestamente infondati in quanto la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione fossero stati acquisiti prima della prescrizione e che quindi la confisca potesse essere confermata; le censure generiche sulla proporzionalità sono state ritenute insufficientemente specifiche. Il ricorso di Frezza è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha inoltre affermato che la confisca lottizzatoria è una misura speciale prevista dalle norme (art. 19 L. 47/85 e art. 44, comma 2 DPR 380/01) e che la disciplina sull'art. 578-bis non estende retroattivamente taluni istituti come la confisca lottizzatoria; Frezza è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Conseguenza pratica: resta confermata la confisca dei terreni/opere contestate e i ricorsi dei tre imputati sono stati respinti/inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 578-bis come norma che consente, anche in caso di proscioglimento per prescrizione, la conferma della confisca se è stato reso un accertamento di merito sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato, e impone all'appello e alla Cassazione di decidere sugli effetti della confisca.

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Norma che prevede la confisca lottizzatoria/edilizia; la Corte la considera fonte normativa diretta della confisca lottizzatoria e la estende come base per la misura anche in caso di prescrizione se accertati gli estremi del reato.

  • art. 19 L. 47/1985

    Norma richiamata come fonte storica della confisca lottizzatoria; la Corte la mette in relazione con l'attuale disciplina del DPR 380/2001.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito come parametro che limita l'attività del giudice d'appello in ordine all'assunzione di prova nuova; la Corte segnala però che l'accertamento degli elementi per la confisca può fondarsi sugli atti acquisiti prima della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) / giurisprudenza Corte EDU

    Richiamata come criterio che giustifica la verifica d'ufficio del principio di proporzionalità della confisca e come parametro di conformità della normativa interna.

Massime di principio

  • La confisca lottizzatoria (art. 44 DPR 380/01, art. 19 L.47/85) può essere mantenuta anche se il reato si estingue per prescrizione, purché gli elementi oggettivi e soggettivi del reato siano stati accertati prima del maturare della prescrizione.
  • Se in appello viene dichiarata la prescrizione, il giudice d'appello è comunque tenuto a verificare nel merito la sussistenza degli elementi della lottizzazione prima di confermare o disporre la confisca (obbligo rafforzato dall'art. 578-bis).
  • Le censure generiche sulla proporzionalità della confisca o prive di puntuale allegazione di quali beni sarebbero estranei alla fattispecie sono generalmente inammissibili o destinate a fallire in Cassazione.
  • Argomentazioni nuove in materia di confisca non formulate tempestivamente in appello possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità; è quindi essenziale sollevare in tempo utile questioni specifiche sulla confisca.
  • La sola qualità di proprietario non è sufficiente, di per sé, a esonerare o a configurare responsabilità: occorre che vi siano elementi probatori che colleghino il proprietario all'interesse o all'attività lottizzatoria. Tuttavia, la comproprietà associata a una serie di fatti materiali (frazionamento di fatto, recinzioni, opere, prosecuzione dei lavori nonostante sequestri) può costituire indice di compartecipazione all'operazione lottizzatoria.
  • La confisca lottizzatoria ha natura particolare (ripristinatoria/sanzionatoria) e la Corte non la assimila automaticamente alla confisca per equivalente disciplinata dall'art. 578-bis in senso retroattivo.

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