Sentenza del 28/06/2016 n. 13308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava l’avviso di liquidazione di Lire 25.609.000 per imposta complementare di successione e accessori. Dopo aver accettato la liquidazione delle imposte principali, il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata prevista dal D.L. n. 429/1982, versando l’imposta calcolata sul valore dichiarato aumentato del 20%; contestava quindi che fosse dovuta ulteriore imposta complementare, anche per il mancato riconoscimento di passività indicate nella denuncia di successione. La CTC aveva riformato le decisioni favorevoli al contribuente e accolto le ragioni dell’ufficio. In Cassazione il contribuente aveva inoltre chiesto di definire la lite ai sensi del D.L. n. 40/2010 e, con un distinto ricorso, aveva impugnato il diniego dell’ufficio alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 98/2011, sostenendo che la controversia, di valore inferiore a 20.000 euro e pendente alla data rilevante, ne possedesse i requisiti. Denunciava anche l’insufficienza della motivazione del diniego e la carenza di poteri del sottoscrittore.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi per connessione. Ha accolto il ricorso contro il diniego di definizione della lite: la controversia era di valore inferiore a 20.000 euro, pendente alla data prevista e non meramente liquidatoria, poiché verteva anche sul mancato riconoscimento di passività ereditarie. Ha quindi deciso nel merito, dichiarando illegittimo il diniego e cessata la materia del contendere nel giudizio sull’avviso di liquidazione. I restanti motivi del ricorso contro il diniego sono rimasti assorbiti; non è stata pronunciata una decisione autonoma sul merito delle contestazioni relative alla liquidazione. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
Il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell'art. 274 c.p.c. , la riunione al ricorso n. 6065/11 del ricorso n. 27692/12 in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto - come nella specie appare del tutto evidente - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto.
Ricorsi distinti possono essere riuniti quando presentano una connessione concreta che renda opportuno esaminarli insieme per ragioni di economia processuale.
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12
Nella specie, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata e delle memorie delle parti, il condono richiesto dalla parte contribuente e avverso il cu diniego ha proposto ricorso direttamente davanti a questa Corte di Cassazione (sulla cui ammissibilità vedi Cass. 6943/06), nel giudizio di cui n. 27692/12 di r.g., presenta, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, i requisiti per essere accolto, in quanto riferito a una controversia di valore inferiore all'importo di Euro 20.000,00 e pendente al 31.11.2011 e non essendo riferito ad una controversia meramente liquidatoria, in quanto nella specie, il ricorrente ha contestato, nel corso del giudizio, il quantum dell'avviso di liquidazione, per il mancato riconoscimento di una parte delle passività esposte nella denuncia di successione, come anche riconosciuto alla p. 6 del controricorso dell'ufficio.
La definizione agevolata può essere applicata alla lite fiscale sotto la soglia di valore prevista e pendente alla data rilevante anche quando la controversia riguarda la quantificazione dell’imposta, se include una contestazione sostanziale sul riconoscimento di passività e non è meramente liquidatoria.
Pertanto, pur essendo illegittimo il diniego espresso dall'ufficio sull'istanza di condono, questa Corte decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2 trattandosi di questione di diritto e non essendo, come detto, necessari, ulteriori elementi di fatto e dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio di cui all'r.g. 6065/11.
La Cassazione può decidere direttamente nel merito quando la questione è di diritto e non servono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per accedere a una definizione agevolata delle liti fiscali occorre verificare il valore della controversia e la sua pendenza alla data indicata dalla legge; non è automaticamente esclusa una lite che riguardi la quantificazione dell’imposta.
- Una controversia non è meramente liquidatoria se il contribuente contesta questioni sostanziali, come il mancato riconoscimento di passività dichiarate: tale contenuto può consentire l’accesso al condono, ricorrendone gli altri requisiti.
- Il diniego amministrativo di definizione non può fondarsi su una valutazione generica dell’ufficio se la lite possiede i requisiti normativi; in assenza di necessità di ulteriori accertamenti, il giudice può riconoscere direttamente la definizione e dichiarare cessata la materia del contendere.
- Ricorsi connessi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente quando ciò favorisce l’economia processuale.
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