Cassazione Penale, Sentenza n. 32673/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cimino impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali colpose (art. 590-bis c.p.). Deduce: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. perché la Corte territoriale ha ritenuto operante un'aggravante ad effetto speciale (comma 5, n. 2 di art. 590-bis, per avere proceduto contromano) non specificamente contestata nell'imputazione, con conseguente incidenza sul regime di procedibilità ; 2) in subordine, che i fatti (al più il superamento della linea di mezzeria durante un sorpasso) non sono equiparabili alla condotta di guida contromano prevista dall'aggravante.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'imputazione e la modifica in giudizio non contenevano la chiara e precisa enunciazione dell'aggravante 'procedere contromano' prevista dal comma 5, n. 2 di art. 590-bis; la mera indicazione del 'superamento della linea di mezzeria' non equivale automaticamente alla contestazione della circolazione contromano e non consente di far sorgere l'obbligo di procedibilità d'ufficio. Poiché, alla luce delle modifiche normative, l'ipotesi non aggravata è procedibile solo a querela e la persona offesa non ha sporto querela, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità .
Norme richiamate
La Cassazione ha distinto l'ipotesi base (comma 1) dall'ipotesi aggravata (comma 5, n. 2): l'aggravante per la 'circolazione contromano' incide sulla procedibilità e deve essere specificamente contestata per poter rendere il reato procedibile d'ufficio.
Richiamato indirettamente dal motivo relativo alla legalità della contestazione: la decisione della Corte territoriale, ritenendo operante un'aggravante non contestata, ha violato il principio della corretta enunciazione dell'imputazione previsto dal codice di rito.
Ha introdotto nella materia le ipotesi aggravate delle lesioni colpose stradali; la vicenda si svolge dopo tale modifica e quindi le fattispecie aggravate erano già previste all'epoca del fatto.
Ha inciso sul regime di procedibilità delle lesioni colpose stradali. Tuttavia la Corte ha precisato che la modifica non autorizza a ritenere valida la contestazione di un'aggravante quando questa non sia stata enunciata chiaramente nell'imputazione.
Sez. U, sent. n. 24906/2019 (Sorge)
Principio richiamato secondo cui l'enunciazione in forma chiara e precisa delle circostanze aggravanti nell'imputazione è essenziale per garantire il diritto di difesa e il rispetto dell'art. 6 CEDU; non è ammessa la trasformazione implicita di elementi descritti nei fatti in aggravanti senza la loro esplicita indicazione.
art. 6 CEDU
Richiamato nei principi: garantisce il diritto dell'imputato a essere informato in modo dettagliato sulla natura e i motivi dell'accusa; ciò comprende la precisa indicazione delle circostanze aggravanti.
normativa del Codice della Strada citata nella giurisprudenza
art. 143, art. 146, art. 40 c.d.s.
La giurisprudenza civile citata distingue la 'circolazione contromano' dall'attraversamento delle strisce longitudinali: il semplice transito sopra le strisce non equivale automaticamente all'invasione della corsia opposta e alla guida contromano, per cui occorre valutazione fattuale precisa.
Massime di principio
- L'aggravante che incide sulla procedibilità deve essere enunciata in modo chiaro e preciso nell'imputazione; la sua mera desumibilità dai fatti descritti non è sufficiente.
- Se una fattispecie resa procedibile d'ufficio da modifiche normative non è stata formalmente contestata, e la procedibilità richiesta dipende dall'aggravante non enunciata, l'azione penale può essere estinta per difetto della condizione di procedibilità (es. mancanza di querela).
- La modifica dell'imputazione in udienza non sostituisce la necessità di una contestazione originaria o comunque chiara e specifica dell'aggravante; è indispensabile per assicurare il diritto di difesa e le scelte processuali dell'imputato.
- Dal punto di vista tecnico-giuridico, atti materiali differenti (es. superamento della linea di mezzeria vs circolazione contromano) richiedono valutazioni distinte; non va automaticamente equiparata una condotta all'altra senza motivazione puntuale.
- Per il pubblico ministero: se si intende avvalersi di una circostanza aggravante con rilievo procedurale, occorre esprimerla esplicitamente nell'imputazione affinché non vi siano rischi di nullità o di annullamento per difetto di procedibilitÃ.
- Per la difesa: verificare sempre se le circostanze aggravanti su cui si fonda la procedibilità sono state formalmente contestate; in mancanza valutare ricorso per violazione del diritto di difesa e per vizio della procedibilitÃ.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32581/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32582/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2024 del 14/08/2024
- Sentenza penale · 14 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32588/2024 del 14/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →