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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 1006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di rettifica notificato il 21 luglio 1999 per l’IVA relativa al 1994, con cui era stata recuperata maggiore imposta riducendo il credito dichiarato dalla società. La CTP di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; la CTR del Lazio aveva confermato tale esito, ritenendo che la lite fosse stata definita alternativamente tramite condono ai sensi della L. n. 289/2002, art. 16, oppure mediante accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, art. 6. L’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, l’insufficiente e contraddittoria motivazione: la comunicazione relativa al condono riguardava un diverso giudizio e non dimostrava la definizione della lite in esame. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 e 46 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la mera istanza di accertamento con adesione, non seguita dal perfezionamento dell’accordo, non estingue il processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che la CTR aveva fondato la cessazione della materia del contendere su una comunicazione di condono riferita a un diverso procedimento, in contrasto con le risultanze processuali; inoltre, la sola presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non determina la cessazione del giudizio, poiché comporta soltanto la sospensione per 90 giorni del termine per impugnare e, se l’accordo non si perfeziona, la controversia prosegue. La sentenza della CTR del Lazio n. 110/29/2009, depositata il 27 maggio 2009, è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, che dovrà esaminare le questioni di merito rimaste assorbite e liquidare le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992

    anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l'integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte

    La cessazione della materia del contendere richiede un mutamento sostanziale della situazione controversa e l’integrale soddisfazione della parte che ha agito, riconosciuti dalle parti con conclusioni conformi. Non basta la mera presentazione di un’istanza di definizione.

  • Art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997

    La presentazione dell'istanza di definizione determina, per contro, esclusivamente la sospensione, del D.Lgs. n. 218 del 1997 , ex art. 6, del termine per l'impugnazione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. 4247/2013), per il periodo di 90 gg.

    La richiesta di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l’atto, ma non definisce da sola la pretesa tributaria né estingue il giudizio. Se l’accordo non viene perfezionato, la controversia può proseguire.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    La presentazione dell'istanza di definizione determina, per contro, esclusivamente la sospensione, del D.Lgs. n. 218 del 1997 , ex art. 6, del termine per l'impugnazione fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. 4247/2013), per il periodo di 90 gg.

    Nel contesto dell’accertamento con adesione, il termine per impugnare l’atto è sospeso per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza; la sospensione non equivale alla definizione della lite.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, il vizio di motivazione sussiste allorquando si sia in presenza di una errata valutazione delle risultanze di causa, sicchè la decisione venga a fondarsi su di un'erronea ricostruzione del fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto controverso.

    È viziata la motivazione quando un’errata valutazione degli atti porta il giudice a ricostruire in modo scorretto un fatto decisivo, compreso un fatto estintivo del diritto o della controversia.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, accolto dalla Corte in relazione alla disciplina dell’accertamento con adesione e della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere non deriva dalla semplice prospettazione di una definizione o dalla produzione di una comunicazione: occorre verificare che essa riguardi proprio la controversia pendente e che abbia prodotto l’effettiva soddisfazione della parte che ha agito.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non equivale a un accordo perfezionato e non estingue il processo. Essa sospende per 90 giorni il termine per impugnare; se l’accordo non si conclude, la lite prosegue secondo il suo corso.
  • Il giudice deve confrontare le prove e le allegazioni delle parti prima di dichiarare estinta la controversia; non può basarsi su un documento riferito a un procedimento diverso o su una ricostruzione smentita dagli atti.

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