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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36371/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di espulsione del 13/09/2022 emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente contestava la decisione ritenendo che sussistesse una causa ostativa all'espulsione per convivenza con il fratello e la cognata (anche se non cittadini italiani) e richiamava una memoria difensiva depositata ex art. 666, comma 3, c.p.p.; inoltre affermava di essere stato all'estero dal 2016 al 2021 per precedente espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova adeguata del rapporto di convivenza dedotto e che il ricorso si risolvesse in una generica richiesta di diversa valutazione degli elementi di fatto correttamente esaminati dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5

    art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    L'espulsione dello straniero non UE condannato e detenuto con pena residua non superiore a due anni ha natura sostanzialmente amministrativa ed è una misura alternativa alla detenzione la cui adozione è obbligatoria quando ricorrono le condizioni di legge, salvo le condizioni derogatorie (es. condanne per delitti ostativi).

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 3

    art. 666, comma 3, c.p.p.

    Rinvio alla normativa procedurale sulla possibilità di depositare memorie prima dell'udienza di opposizione; il giudice ha valutato che la memoria prodotta non dimostrava il rapporto di convivenza invocato.

  • disposizioni attuative codice procedura penale, art. 173 disp. att.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti della riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha proposto il motivo nei limiti consentiti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese e l'onere del versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità quando non ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; da ciò deriva l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. relativamente alle sanzioni pecuniarie.

  • codice di procedura penale, art. 407, comma 2, lett. a

    art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.

    Citato come esempio di delitti che, se sussistenti, costituiscono clausola derogatoria all'adozione del provvedimento di espulsione amministrativa (delitti ostativi).

Massime di principio

  • L'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 ha natura sostanzialmente amministrativa e, se ricorrono le condizioni di legge, il provvedimento è obbligatorio salvo specifiche cause ostative; il giudice di sorveglianza valuta la sussistenza delle condizioni in base alle prove offerte.
  • Il ricorrente ha l'onere di provare in modo documentato e specifico i fatti impeditivi dell'espulsione (es. concreta convivenza con familiari in Italia): deduzioni generiche o richiamo a documentazione non idonea non sono sufficienti.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione globale degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito: i motivi devono evidenziare violazioni di diritto o vizi di motivazione configurabili nei limiti del ricorso per legittimità.
  • La mancata dimostrazione probatoria può determinare l'inammissibilità del ricorso; in caso di inammissibilità non colposa il ricorrente può essere comunque condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • È importante depositare memorie e prove tempestive e specifiche (anche in base agli adempimenti ex art. 666 c.p.p.) per consentire al giudice di valutare correttamente la sussistenza di legittimi impedimenti all'espulsione.

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