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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32737/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da una successione legittima apertasi nel 1986 su un compendio immobiliare rimasto indiviso tra più coeredi. Una delle coeredi agiva chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, l’accertamento della propria quota, la divisione del bene o la vendita se indivisibile, nonché il rendiconto dei frutti percepiti dai coeredi che amministravano il fondo. I convenuti opponevano una scrittura privata del settembre 1986, sostenendo che essa avesse già regolato l’attribuzione dei beni tra i coeredi; in subordine chiedevano che, ove qualificata come preliminare di divisione, fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. e, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per miglioramenti. Il Tribunale aveva ritenuto la scrittura un atto di divisione già efficace; la Corte d’appello, invece, l’aveva qualificata come preliminare di divisione e aveva riconosciuto il diritto alla divisione giudiziale, senza però considerare che la domanda subordinata ex art. 2932 c.c. era stata ritualmente proposta e riproposta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte d’appello avesse dato rilievo solo al dato letterale senza considerare il comportamento delle parti e gli altri criteri ermeneutici; (2) violazione delle norme processuali sulla proposizione e riproposizione della domanda riconvenzionale, per avere la Corte d’appello escluso la domanda ex art. 2932 c.c. nonostante fosse stata formulata in primo grado e riproposta in appello; (3) vizi motivazionali e di valutazione della prova sulla sentenza definitiva, relativi alla determinazione delle quote e dei conguagli, motivo che però è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l’interpretazione della scrittura privata come preliminare di divisione perché fondata sul tenore letterale dell’atto, letto nel suo complesso e coerentemente con la volontà di obbligarsi a una futura divisione. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. risultava ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello, sicché la Corte territoriale non poteva escluderne l’esame ritenendo che non fosse entrata nel thema decidendum. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà riesaminare la causa anche alla luce della domanda ex art. 2932 c.c. e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come norma sull’interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità riguarda solo la violazione dei canoni ermeneutici o vizi logici dell’interpretazione di merito.

  • art. 1363 c.c.

    il senso letterale va letto nel contesto complessivo dell’atto, coordinando tra loro le singole clausole.

  • art. 1366 c.c.

    l’interpretazione deve essere conforme a buona fede e corretta valorizzando lo scopo pratico del contratto.

  • art. 1369 c.c.

    il criterio funzionale impone di considerare la causa concreta e la funzione pratica perseguita dalle parti.

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    richiamato per confermare che la domanda riconvenzionale era stata specificata mediante memoria istruttoria nei termini consentiti.

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda subordinata non esaminata in primo grado perché assorbita doveva intendersi riproposta in appello.

  • art. 2932 c.c.

    la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto era stata ritualmente introdotta e doveva essere esaminata dal giudice del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla motivazione della sentenza, motivo rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione del contratto il giudice di merito deve partire dal senso letterale delle espressioni usate, ma deve leggerle nel contesto complessivo dell’atto e alla luce dei criteri sistematici, funzionali e di buona fede; il comportamento successivo delle parti non può, da solo, sovvertire un testo negoziale chiaro.
  • La qualificazione di una scrittura come preliminare o come contratto definitivo dipende dalla comune intenzione delle parti desumibile dall’atto; l’uso di formule come "si impegnano" o "si obbligano" può indicare un vincolo a una futura stipulazione e non l’immediato trasferimento o scioglimento della comunione.
  • Quando una domanda riconvenzionale è stata proposta in primo grado e risulta assorbita, essa deve essere esaminata dal giudice successivo se ritualmente riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; il giudice d’appello non può considerarla estranea al thema decidendum se dagli atti emerge una domanda subordinata tempestiva.
  • La censura di legittimità sull’interpretazione del contratto non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma deve denunciare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio logico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaTransazione
RamiSuccessioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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