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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46483/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto pluriaggravato (commesso il 1 aprile 2010) sostenendo: 1) che il reato si fosse estinto per prescrizione nel termine massimo decennale prima della pronuncia della sentenza di appello; 2) che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrata l'aggravante della "violenza sulle cose" ex art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., poiché l'ingresso era avvenuto mediante una "energica spinta" dell'anta di una finestra sovrastante la porta e non con un'azione che avesse prodotto rottura, guasto o altra alterazione della cosa richiedente attività di ripristino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo come manifestamente infondato, rilevando che la prescrizione non era maturata (estinzione prevista non prima del 1 dicembre 2026, anche tenuto conto dell'interruzione ex art. 161, comma 2). Ha invece accolto il secondo motivo, constatando un errore iuris nella motivazione della Corte territoriale: la mera "energica spinta" non è automaticamente sufficiente a integrare l'aggravante della violenza sulle cose, che richiede una manomissione tale da provocare rottura, guasto, danno, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa, con necessità di ripristino. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento di tale aggravante e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame focalizzato sull'accertamento se l'energia applicata abbia effettivamente prodotto alterazioni della finestra.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    La Corte precisa che l'aggravante della violenza sulle cose si realizza solo quando l'uso di energia fisica determina rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa altrui, o il distacco di componente essenziale, tali da richiedere attività di ripristino; una semplice manipolazione non è sufficiente.

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva)

    La recidiva è stata considerata nella qualificazione del reato e nel computo della pena; influisce anche sul calcolo del termine di prescrizione complessivo.

  • art. 161, comma 2, cod. proc. pen. (interruzione della prescrizione)

    Richiamato per spiegare che l'interruzione della prescrizione ha impedito l'estinzione del reato al momento della sentenza di appello; pertanto la prescrizione non era maturata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione e al rispetto delle formalità procedurali nell'esposizione dei motivi.

  • norme processuali sui termini di requisitoria e depositi (D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L.18/12/2020 n.176 e D.L. n.105/2021 artt. 1 e 7)

    Richiamate esclusivamente in relazione alle modalità e termini con cui il Procuratore Generale ha depositato la requisitoria in Cassazione.

Massime di principio

  • L'aggravante della violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n.2) richiede una lesione o manomissione della cosa che comporti rottura, guasto, danno, trasformazione o mutamento di destinazione e che renda necessaria un'attività di ripristino; la mera pressione o apertura senza alterazione non basta.
  • Nel valutare la sussistenza dell'aggravante, il giudice di merito deve motivare specificamente se e quali conseguenze materiali la condotta abbia prodotto sull'oggetto (es. elementi di danneggiamento, necessità di riparazione o sostituzione).
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di eventuali interruzioni e degli effetti della recidiva; contestazioni generiche sulla prescrizione possono essere rigettate se dai calcoli emerge che il termine non è ancora decorso.
  • La Cassazione può annullare limitatamente a taluni punti della motivazione e rinviare il giudizio al giudice di merito affinché colmi le lacune istruttorie o motivazionali; in casi simili è utile che le parti chiedano o procurino specifiche acquisizioni probatorie sullo stato materiale della cosa (es. perizia, fotografie, testi) per provare l'esistenza o meno del danno.
  • Chi impugna per mancato riconoscimento/erronea qualificazione di un'aggravante dovrebbe puntare a dimostrare tecnicamente l'assenza di alterazioni sull'oggetto, mentre l'accusa dovrà dimostrare l'effettiva manomissione e la necessità di ripristino.

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