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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14314/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva una situazione tale da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che i motivi erano due e si limitavano a contestare in modo generico il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tali censure erano aspecifiche, formulate come mero dissenso rispetto alla decisione di merito, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, per essere scrutinabili, devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione di merito; un mero dissenso è insufficiente.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa a una valutazione motivata del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità o violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica solo quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione, i motivi che contestano il diniego delle attenuanti generiche devono essere specifici e investire la concreta motivazione della sentenza di merito; una critica meramente assertiva o di dissenso non è sufficiente.
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili quando non individuano vizi logici o giuridici della motivazione, ma si risolvono in una diversa valutazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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