Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11131/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza del Tribunale di Nola del 14/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace (assoluzione "perché il fatto non sussiste"). Il ricorso per cassazione deduceva errata applicazione dell'art. 576 c.p.p. in rapporto all'art. 606 lett. b) c.p.p., sostenendo che la parte civile ha interesse ad impugnare sentenze di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" poiché tale giudicato preclude o danneggia l'azione civile per il risarcimento del danno; quindi chiedeva che l'impugnazione fosse considerata ammissibile ai soli effetti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l'impugnazione della parte civile. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.), rimettendo a quel giudice anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado. La Corte ha motivato richiamando l'interpretazione delle Sezioni Unite e della giurisprudenza consolidata secondo cui la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento al fine di ottenere l'accertamento, in via incidentale e ai soli fini civili, della responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento o alle restituzioni; l'impugnazione è ammessa anche quando non contenga espressa indicazione "ai soli effetti civili", benché in concreto l'atto di gravame debba riferirsi agli effetti civili perseguiti. Nel caso di specie l'appello conteneva espressa richiesta di condanna al risarcimento, per cui non poteva essere dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    disciplina l'impugnabilità, da parte della parte civile, delle sentenze di proscioglimento "ai soli effetti della responsabilità civile"; la Corte interpreta la norma come conferente alla parte civile il potere di impugnare per ottenere, in via incidentale e solo ai fini civili, l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    previene i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione); richiamato nel motivo di ricorso per contestata errata applicazione di norme processuali relative all'ammissibilità

  • art. 538 cod. proc. pen.

    richiamato dalla Corte come parte delle norme che delimitano l'effetto devolutivo dell'impugnazione della parte civile (regole sul cumulo/formulazione delle conclusioni)

  • art. 622 cod. proc. pen.

    individua il giudice competente per il rinvio; la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi di tale norma

  • art. 633 cod. pen.

    norma che definisce il delitto contestato (richiamata nel procedimento di primo grado)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma processuale sulle norme tecniche del ricorso in cassazione (motivazione del motivo riassunta ex art. 173 disp. att.)

  • legge n. 46 del 2006 (modifica art. 576 c.p.p.)

    la Corte richiama la modifica normativa e la giurisprudenza successiva per spiegare che, nonostante la modifica, la parte civile conserva il potere di impugnare sentenze di proscioglimento ai fini civili

Massime di principio

  • La parte civile può impugnare una sentenza di assoluzione/proscioglimento al fine di ottenere l'accertamento, in via incidentale e solo ai fini civili, della responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento o alle restituzioni.
  • L'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile non dipende necessariamente dall'uso, nell'atto di impugnazione, della formula "ai soli effetti civili"; tuttavia l'impugnazione deve avere come oggetto gli effetti civili che si intendono conseguire (es. domanda di risarcimento) per non essere dichiarata inammissibile.
  • La pronuncia civile incidente resta comunque subordinata all'ambito di devoluzione: l'appello della parte civile non può modificare il giudicato penale stabilito in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, ma può condurre all'affermazione della responsabilità ai soli fini civili anche tramite accertamento incidentale sul fatto.
  • Se l'impugnazione della parte civile è ammessa, il giudice può rinviare la materia al giudice civile competente (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.), il quale procederà sulla domanda risarcitoria e sulla liquidazione delle spese per quel grado.
  • Per massimizzare le possibilità di ammissibilità, è consigliabile che la parte civile nell'atto di impugnazione espliciti chiaramente le conclusioni di carattere civile (domanda risarcitoria/condanna alle restituzioni) e il nesso con l'accertamento del fatto illecito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.