Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10285/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, affinché proceda al necessario subprocedimento di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Non vi è stata una decisione nel merito sulla sussistenza o meno dell'estinzione della pena.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena inflitta con sentenza divenuta definitiva nel 2003, poi rideterminata con ordinanza esecutiva del 10 ottobre 2024. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 172, comma 7, c.p. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il provvedimento impugnato, essendo stato emesso de plano e riguardando una materia rientrante tra le "altre competenze" di cui all'art. 676 c.p.p., doveva essere trattato con il modulo dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente necessità di rimettere la questione al giudice dell'esecuzione per il contraddittorio e il riesame pieno.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 7, c.p.

    Norma invocata dal difensore come parametro per sostenere l'estinzione della pena per decorso del tempo; la Corte non ne valuta il merito, perché riqualifica il rimedio processuale.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Prevede lo schema dell'opposizione avverso i provvedimenti de plano del giudice dell'esecuzione; la Corte lo ritiene applicabile alla richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo.

  • art. 676 c.p.p.

    Ricomprende la materia dell'estinzione della pena per decorso del tempo tra le competenze del giudice dell'esecuzione e rinvia al procedimento di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione decide de plano su una questione rientrante nelle sue competenze ex art. 676 c.p.p., il rimedio esperibile è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
  • La Corte di cassazione, rilevata l'erronea forma dell'impugnazione, deve riqualificare l'atto secondo il suo contenuto sostanziale e rimettere la questione al giudice dell'esecuzione per il contraddittorio pieno.
  • Nelle controversie sull'estinzione della pena per decorso del tempo, il giudice dell'esecuzione è il giudice naturale del riesame e può valutare anche ulteriori argomenti ed elementi dedotti dalle parti, mentre tale approfondimento non può essere svolto per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzione penale
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.