Sentenza del 06/12/2016 n. 24920 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza presso il domicilio mutato senza previa comunicazione - Decorso del termine breve d'impugnazione - Inidonietà - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la TOSAP per gli anni 2002 e 2003, relativa all’occupazione di suolo pubblico per lavori affidati a imprese appaltatrici. La società contribuente aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata l’annullamento dell’avviso, perché non era stata provata la riconducibilità dell’occupazione alla società. In Cassazione, G. s.p.a. ha contestato che la CTR avesse escluso la soggettività passiva della contribuente, benché questa fosse titolare degli atti comunali di concessione o autorizzazione; ha inoltre sostenuto che l’appalto dei lavori a terzi e l’occupazione materiale da parte delle appaltatrici non escludessero l’obbligo tributario del concessionario. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine breve fosse iniziato con la notifica della sentenza d’appello.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: la sentenza d’appello era stata notificata presso un domicilio indicato nella memoria di costituzione in appello, ma la variazione non era stata comunicata alla segreteria della Commissione e alle altre parti secondo l’art. 17 del d.lgs. 546/1992. La notifica era quindi nulla e inidonea a far decorrere il termine breve; il ricorso per Cassazione, proposto nel termine lungo, era tempestivo. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell’ente: ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 507/1993, è soggetto passivo TOSAP il titolare della concessione o autorizzazione, anche se i lavori e l’occupazione materiale sono affidati a un’impresa appaltatrice. L’occupante di fatto può eventualmente rispondere in solido; la sua occupazione rileva come criterio principale quando avvenga senza concessione o autorizzazione. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contro l’avviso. Spese di merito compensate; la società contribuente è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nella fattispecie in esame la sentenza di secondo grado è stata notificata nel domicilio eletto dalla G. s.p.a. nella memoria di costituzione in appello ("(XXXXX) sn") senza che il procuratore di detta società abbia provveduto alla notifica della variazione di domicilio alla segreteria della commissione e alle parti costituite; la notificazione non è stata,quindi, ritualmente effettuata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, nel domicilio originariamente eletto, ma a quello irritualmente indicato nella memoria di costituzione in appello, con conseguente nullità della notificazio9ne della sentenza e la sua inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione, con conseguente ritualità della notifica del ricorso per cassazione nel termine lungo.
La variazione del domicilio processuale nel contenzioso tributario produce effetto solo dopo la comunicazione alla segreteria della Commissione e alle parti costituite. La notifica della sentenza effettuata al domicilio variato senza tale adempimento è nulla e non fa decorrere il termine breve d’impugnazione.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie vanno applicate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, le norme di tale decreto e, solo per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Nel processo tributario si applicano in via prioritaria le disposizioni del d.lgs. 546/1992; le norme del codice di procedura civile operano soltanto per gli aspetti non disciplinati e nei limiti della compatibilità.
Art. 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Rilievo decisivo va, quindi, attribuito alla sussistenza di un atto di concessione o di autorizzazione, venendo in rilievo l'occupazione di fatto soltanto quando sia constatato che l'occupazione del suolo sia avvenuta in assenza abitativo in via di mero fatto e, quindi abusivamente.
Per la TOSAP l’obbligato è, in primo luogo, il titolare dell’atto di concessione o autorizzazione, indipendentemente da chi esegua materialmente i lavori o occupi il suolo. L’occupante di fatto assume rilievo quando l’occupazione sia abusiva, cioè priva di concessione o autorizzazione; l’appaltatore può inoltre essere eventualmente responsabile in solido.
Art. 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La società intimata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato proposto oltre il termine breve dalla notifica della sentenza di appello, ritualmente effettuata in data 1.12.2008, mentre il ricorso è stato proposto con notifica in data 3.3.2009, oltre il termine di 60 gg. previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51.
Il termine breve di 60 giorni invocato per l’impugnazione presuppone una valida notifica della sentenza. Nel caso deciso tale presupposto mancava, perciò non era decorso il termine breve e il ricorso è stato ritenuto tempestivo nel termine lungo.
Art. 384 del codice di procedura civile
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c. , rigettato l'originario ricorso introduttivo.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito, come avvenuto rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario la variazione del domicilio eletto non è efficace per il solo fatto di essere indicata in un atto difensivo: deve essere comunicata alla segreteria della Commissione e alle altre parti costituite. In mancanza, una notifica eseguita al nuovo indirizzo è nulla e non fa decorrere il termine breve d’impugnazione.
- Ai fini della TOSAP, quando esiste una concessione o autorizzazione, il soggetto passivo è il suo titolare anche se l’occupazione materiale è realizzata da un appaltatore. L’affidamento dei lavori a terzi non trasferisce, di per sé, l’obbligo tributario.
- L’occupante materiale può essere chiamato a rispondere in solido; l’occupazione di fatto assume rilievo autonomo soprattutto quando il suolo pubblico sia occupato senza un valido titolo autorizzativo.
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