Cassazione Civile, Ordinanza n. 29258/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento TARI relativi agli anni 2014 e 2015. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della contribuente solo in parte, rilevando la decadenza dell'accertamento per il 2014 perché non risultava depositata documentazione idonea a provare la spedizione dell'avviso in data 18/12/2019. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dagli atti prodotti risultava la notifica dell'avviso mediante spedizione del 16/12/2019; con il secondo, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile, assumendo che non fosse chiaro se la Corte tributaria avesse inteso mancanza di deposito della documentazione o sua inidoneità probatoria. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente perché la decisione di merito lasciava comunque comprendere che il giudice d'appello si era riferito a un omesso deposito della documentazione. Ha invece accolto il primo motivo, ravvisando un omesso esame di un fatto decisivo: la documentazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento, già prodotta e valorizzata in primo grado, era idonea a dimostrare la tempestiva spedizione/notifica dell'atto e quindi incideva sulla questione della decadenza. Richiamando il principio della scissione soggettiva del perfezionamento della notificazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che il vizio ricorresse, ritenendo comprensibile la ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato utilizzato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la documentazione sulla notifica dell'avviso di accertamento era stata pretermessa dal giudice d'appello.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico nella lettura della riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in senso restrittivo, quale riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
richiamato in tema di revocazione per errore di fatto quale rimedio al travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i relativi presupposti.
richiamato solo indirettamente nel riferimento generale all'onere della prova e alla valutazione della documentazione prodotta; non è però oggetto di specifica regula decisoria autonoma.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta il semplice difetto di sufficienza o completezza argomentativa.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile in cassazione quando il fatto documentale, discusso tra le parti, sia stato effettivamente pretermesso dal giudice di merito e sia idoneo, se valutato, a incidere sull'esito della controversia.
- Nel giudizio di legittimità il travisamento del contenuto oggettivo della prova può rilevare come errore di fatto o come vizio ex art. 360 c.p.c., a seconda che riguardi un fatto processuale o sostanziale e che il fatto sia stato oggetto di dibattito processuale.
- Ai fini del rispetto di termini decadenziali che dipendono dalla notificazione di un atto, opera la scissione soggettiva del perfezionamento della notifica: per il notificante il perfezionamento si verifica al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore o al servizio postale, così da non fargli ricadere ritardi non controllabili.
- Se la documentazione prodotta in primo grado è rilevante per provare la tempestività della notifica di un atto impositivo, il giudice d'appello deve riesaminarla e non può fondare la decadenza su una mera asserita mancanza di prova senza confrontarsi con gli atti già versati in causa.
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