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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17060/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni clienti di ottenere la risoluzione per inadempimento delle operazioni di investimento in titoli e la condanna della banca al pagamento delle somme corrispondenti, sul presupposto che gli acquisti fossero stati eseguiti e che l'intermediario non avesse fornito adeguata informazione sui rischi né verificato l'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dei clienti. La Corte d'appello aveva ritenuto provata l'esecuzione degli investimenti valorizzando schede di prenotazione dei titoli non disconosciute e alcuni estratti conto, oltre a ravvisare omissioni informative e di valutazione di adeguatezza. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le schede di prenotazione provavano solo la prenotazione e non l'effettivo acquisto né la titolarità dei titoli, presupposti necessari per la pretesa risarcitoria; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per aver fondato la decisione su documenti irritualmente depositati e decisivi, nonché per avere costruito un indebito collegamento tra l'attività della SIM e quella della banca; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso illegittimo delle presunzioni, avendo esteso la prova solo a tutti gli investitori e non, al più, ai soli soggetti per i quali risultavano estratti conto; (4) violazione degli artt. 1453 e ss. c.c. e nullità della sentenza per aver risolto le singole operazioni e non il contratto quadro e per avere ritenuto provati ordini di borsa non dimostrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione e gli oneri di allegazione e prova: la banca aveva contestato proprio l'adeguatezza e la sufficienza probatoria delle schede di prenotazione, sicché non poteva dirsi provato, per mancata contestazione, il fatto costitutivo dell'effettiva esecuzione degli ordini di acquisto. La Suprema Corte ha affermato che, in mancanza di un'allegazione puntuale e di prova dell'avvenuta negoziazione, la domanda risarcitoria non poteva essere scrutinata nei termini accolti dalla sentenza impugnata. Sono stati pertanto assorbiti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma sulla risoluzione per inadempimento delle operazioni di investimento

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'onere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere di allegazione e prova del fatto costitutivo grava sull'attore; la non contestazione opera solo se il fatto sia stato puntualmente allegato

  • art. 2727 c.c.

    invocato nel terzo motivo in relazione al ricorso alle presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    invocato nel terzo motivo in relazione all'uso delle presunzioni

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per indicare la formalizzazione del principio di non contestazione

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione non può essere applicato per colmare una carenza di allegazione e prova del fatto costitutivo della domanda: se l'attore non allega puntualmente il fatto costitutivo, il convenuto non è tenuto a una contestazione analitica oltre il livello della genericità della deduzione avversaria.
  • L'onere del convenuto di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore deve essere coordinato con l'onere primario dell'attore di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa; la mancata allegazione specifica impedisce di trasformare il silenzio o la contestazione generica del convenuto in un'ammissione implicita.
  • In tema di domande risarcitorie fondate su operazioni finanziarie, la prova dell'effettiva esecuzione dell'investimento e della titolarità dei titoli non può essere presunta sulla sola base di documenti che attestino una mera prenotazione, se tali documenti non siano idonei, da soli o insieme ad altri riscontri, a dimostrare il fatto costitutivo allegato.
  • La valorizzazione di presunzioni e documenti deve sempre essere ancorata a fatti costitutivi specificamente allegati e ritualmente provati; in mancanza, la controversia non può essere decisa come se l'investimento fosse pacifico o non contestato.

Come è indicizzato

MaterieProveIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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