Cassazione Civile, Ordinanza n. 13126/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, con recupero di imponibile, imposta e irrogazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, chiedendo anche la conciliazione giudiziale. In cassazione deduceva: (i) la violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rinviare l'udienza per consentire la formulazione di una proposta conciliativa; (ii) la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 51 c.p.c., lamentando che un componente del collegio di primo grado avrebbe dovuto astenersi per grave inimicizia e pendenza di causa con lui, e che non avrebbe potuto proporre ricusazione perché la diversa composizione del collegio non gli era stata comunicata; (iii) la mancata corretta valutazione dell'accertamento sintetico redditometrico, ritenuto fondato dal giudice di merito sulla sola sproporzione tra reddito dichiarato e spese/indici di capacità contributiva, che il ricorrente considerava meri indizi semplici. Con il secondo motivo lamentava inoltre che la causa fosse stata decisa in pubblica udienza anziché in camera di consiglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rinvio per la conciliazione ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 fosse una mera facoltà del giudice, non un obbligo; che la censura relativa alla composizione del collegio fosse inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondata, perché la ricusazione andava proposta tempestivamente prima della discussione; che la doglianza sul redditometro fosse inammissibile, poiché l'accertamento sintetico comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e il giudice d'appello si era limitato ad applicare tale regola; e che la censura sulla trattazione in pubblica udienza fosse inammissibile per difetto di allegazione di un interesse concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
La proposizione della conciliazione giudiziale non impone al giudice di rinviare l'udienza: l'assegnazione di un termine fino a sessanta giorni è una facoltà rimessa alla commissione, da esercitarsi solo se sussistono le condizioni per la proposta conciliativa e l'eventuale adesione dell'Ufficio.
Richiamato dalla parte a sostegno della censura sulla composizione del collegio giudicante, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
L'eventuale obbligo di astensione del giudice va fatto valere con la ricusazione nei termini di legge, non con l'impugnazione della sentenza per nullità.
La ricusazione del giudice può essere proposta prima dell'inizio della trattazione o della decisione; la mancata tempestiva proposizione comporta decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro invocato per la censura sul rito di trattazione, ma senza indicazione di un concreto interesse processuale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato quale base per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione dell'istanza di conciliazione non comporta automaticamente il rinvio dell'udienza: l'assegnazione del termine previsto dalla legge è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve verificare l'astratta praticabilità della proposta conciliativa.
- La dedotta incompatibilità o astensione di un componente del collegio non può essere fatta valere per la prima volta con l'impugnazione della sentenza: occorre proporre tempestivamente ricusazione nei modi e nei termini di legge, pena decadenza.
- L'accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva determina un'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente la dimostrazione della provenienza non reddituale o dell'insussistenza dei maggiori redditi contestati.
- Le censure di legittimità devono essere autosufficienti e supportate dagli atti e documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per dolersi della trattazione in pubblica udienza anziché in camera di consiglio è necessario allegare un concreto e specifico interesse processuale leso dalla modalità di trattazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12963/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12966/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12973/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12979/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →