Sentenza del 01/06/2020 n. 998 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Accise - Fuel gas - Produzione di energia elettrica - Aliquota prevista per il prodotto equivalente - Applicabilità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di pagamento prot. n. 2012-A/6735 del 5 settembre 2012, con cui l’Ufficio delle Dogane di Brindisi aveva richiesto, per le forniture di fuel gas dal 1° giugno 2007 al 31 marzo 2012, 183.332,19 euro di accisa, oltre a interessi, indennità di mora e spese di notifica, per complessivi 195.407,19 euro. La società contestava il metodo di liquidazione e l’applicazione delle previsioni della lett. c) della Tabella A rispetto all’art. 22 del d.lgs. n. 504/1995. L’Agenzia, appellando la sentenza della CTP di Brindisi che aveva accolto il ricorso, sosteneva in sei motivi, tra l’altro, che il fuel gas è un prodotto energetico impiegato nella produzione di energia elettrica, tassabile ai sensi dell’art. 21 TUA e secondo l’aliquota del prodotto equivalente; contestava inoltre errori di motivazione, ultrapetizione e l’inquadramento del prodotto e richiamava la disciplina nazionale ed europea sulle accise.
La decisione
La CTR di Bari, con decisione del 6 febbraio 2020, ha accolto l’appello dell’Agenzia e dichiarato legittimi gli avvisi di liquidazione, riformando l’esito favorevole alla società pronunciato dalla CTP di Brindisi con sentenza n. 604.2.15 del 29 aprile 2014. Ha ritenuto che il fuel gas, per composizione e attitudine energetica, rientri tra i prodotti energetici e che, quando è impiegato per produrre energia elettrica, sia assoggettato ad accisa applicando l’aliquota prevista per il prodotto equivalente e le pertinenti disposizioni della Tabella A. La CTR ha considerato rilevante la destinazione d’uso, non la composizione chimica del prodotto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 21, comma 2
L'appartenenza alla categoria dei "prodotti energetici" non richiede, né prevede caratteristiche organolettiche né particolare origine, ma solo l'attitudine alla produzione di energia motrice o calore per il riscaldamento.
La qualificazione come prodotto energetico dipende dalla sua attitudine a produrre energia o calore, non da una particolare composizione chimica o origine. La CTR ha quindi ricondotto il fuel gas a tale categoria.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 21, commi 4 e 5
L'art. 21 TUA, ai commi 4 e 5, stabilisce poi, il principio di "tassazione per equivalenza", secondo il quale ogni prodotto che venga utilizzato o venduto come carburante o combustibile viene assoggettato all'accisa con l'aliquota prevista per il prodotto equivalente.
Per determinare l’accisa occorre considerare l’uso del prodotto e applicare l’aliquota del prodotto equivalente, anche quando il prodotto utilizzato non coincide, per caratteristiche chimiche, con un prodotto espressamente nominato.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 21, comma 9
I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.
I prodotti energetici usati per produrre energia elettrica sono assoggettati ad accisa per ragioni di politica ambientale, applicando le aliquote previste dalla Tabella A. La CTR ha applicato questa disciplina al fuel gas impiegato nella produzione di energia elettrica.
La CTR richiama il decreto quale attuazione della direttiva 2003/96/CE e fondamento dell’estensione del regime delle accise ai prodotti energetici, in luogo del precedente riferimento agli oli minerali.
Direttiva 2003/96/CE, art. 14
La decisione richiama la direttiva nel collegare la tassazione dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica a finalità di politica ambientale.
Regolamento (CE) n. 2031/2001
È richiamato per ricondurre il fuel gas, considerate le sue peculiarità, alla categoria dei prodotti energetici.
Tabella A allegata al d.lgs. n. 504/1995, punto 11
La Tabella A individua le aliquote applicabili alla produzione diretta o indiretta e all’autoproduzione di energia elettrica; la CTR ritiene applicabile l’aliquota corrispondente al prodotto equivalente.
Massime di principio
- Nel regime delle accise, la natura di prodotto energetico può dipendere dalla sua attitudine a produrre energia o calore, senza che siano decisive l’origine o la composizione chimica.
- Quando un prodotto è utilizzato come combustibile o carburante, la tassazione può avvenire per equivalenza: rileva la funzione concreta e si applica l’aliquota prevista per il prodotto equivalente.
- I prodotti energetici impiegati, direttamente o indirettamente, nella produzione di energia elettrica possono essere assoggettati ad accisa secondo le aliquote della Tabella A, nei presupposti previsti dall’art. 21, comma 9, TUA.
- In questo caso l’appello dell’Amministrazione è stato accolto, gli avvisi sono stati dichiarati legittimi e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 2427 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10225 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10226 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10241 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2020Sentenza del 29/05/2020 n. 10244 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →