Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26557/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andreozzi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per lesioni colpose stradali (riqualificazione in art.590 c.p.), sostenendo: 1) errata ricostruzione della dinamica del sinistro e non valutazione adeguata della violazione del diritto di precedenza da parte della vittima e della velocità di quest'ultima (richiamando dati dalla 'scatola nera'); 2) omissione nella quantificazione percentuale del concorso di colpa; 3) illegittima esclusione delle sanzioni sostitutive richieste in appello, sulla base di norme previgenti ritenute più favorevoli; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi: ha confermato la ricostruzione congiunta delle decisioni di primo e secondo grado (principio della doppia conforme), ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito sulla dinamica (velocità del veicolo dell'imputato stimata in circa 70 km/h, assenza di tracce di frenata, mancata manovra di emergenza). Ha affermato la legittimità della preferenza per la consulenza della parte civile rispetto a quella del P.M., nel rispetto del libero convincimento del giudice, e ha precisato che non sussiste un obbligo generale di quantificazione percentuale del concorso di colpa se non quando il giudice debba decidere profili civilistici. Ha ritenuto corretta la motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche e congrua la determinazione della pena (2 mesi di reclusione e multa di €206, con sospensione condizionale). Ha inoltre rigettato la richiesta di sanzioni sostitutive: la Corte ha ritenuto applicabile l'attuale disciplina (d.lgs. n.150/2022) che rende incompatibile talune sanzioni sostitutive con la sospensione condizionale prevista dalla L. n.689/1981, con conseguente inammissibilità della richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione delle lesioni colpose stradali; la Corte ha confermato la condanna per il reato previsto da tale articolo in relazione alla condotta colposa dell'imputato.

  • art. 590bis cod. pen.

    Norma originariamente contestata e poi riqualificata in art.590 c.p.; il giudice ha ritenuto corretta la riqualificazione alla luce della prognosi e della gravità delle lesioni.

  • art. 145 Cod. della Strada

    Richiamato nei suoi commi relativi alla precedenza: la Corte ha ritenuto che, pur essendovi una violazione della precedenza da parte della persona offesa, ciò non escludeva la colpa specifica dell'imputato per eccessiva velocità e mancata manovra di emergenza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e l'infondatezza dei motivi proposti ai sensi di tale articolo.

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e alle statuizioni del giudice di merito; la Corte ha precisato che non v'è obbligo di quantificazione percentuale del concorso di colpa se non quando si pronunci su profili civilistici.

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamato in riferimento alla causalità e al concorso di colpa; la Corte ha ricordato i principi sull'accertamento della rilevanza causale della condotta altrui.

  • art. 53 L. n.689/1981

    Norma sulle sanzioni sostitutive; la Corte ha esaminato la compatibilità tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale alla luce della disciplina vigente e del d.lgs. n.150/2022.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha introdotto modifiche (tra cui art.61bis L. 689/1981) che rendono incompatibili alcune sanzioni sostitutive con la sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina e quindi inammissibile la richiesta di sanzioni sostitutive presentata in appello.

  • art. 61bis L. 24/11/1981 n.689

    Inserito dal d.lgs. n.150/2022; stabilisce l'incompatibilità tra alcune sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, principio fatto proprio dalla Corte nel rigetto della richiesta dell'imputato.

  • art. 20bis cod. pen.

    Norma relativa a nuove sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) richiamata dall'appello dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tale sanzione fosse incompatibile con la sospensione condizionale nel caso concreto.

  • art. 62bis cod. pen.

    Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che, dopo le riforme, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente applicato i criteri di cui all'art.133 nella motivazione della pena, la cui discrezionalità è insindacabile in Cassazione ove congruamente motivata.

Massime di principio

  • Il principio della "doppia conforme": le decisioni di primo e secondo grado si leggono congiuntamente; la Corte di Cassazione non può riformare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito.
  • Il giudice di merito ha ampio margine di apprezzamento nel valorizzare le consulenze tecniche acquisite dalle parti (libero convincimento), purché motivi la scelta e la scarta delle tesi contrarie.
  • Non sussiste un obbligo generale di quantificazione percentuale del concorso di colpa nelle sentenze penali, salvo che il giudice debba pronunciarsi su profili civilistici; l'eventuale percentuale non ha efficacia di giudicato per il giudizio risarcitorio civile.
  • La mancata rilevazione di tracce di frenata e la valutazione della velocità sono elementi fattuali rilevanti per l'accertamento della colpa del conducente; la Corte di legittimità non riesamina tali accertamenti se adeguatamente motivati.
  • Dopo le modifiche normative recenti (d.lgs. n.150/2022), alcune sanzioni sostitutive risultano incompatibili con la sospensione condizionale della pena: in sede di impugnazione va verificato quale regime sia applicabile e se è più favorevole all'imputato.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi di segno favorevole oltre lo stato di incensuratezza; la loro esclusione, se motivata su elementi specifici, è sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione.
  • La dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che espliciti i criteri dell'art.133 c.p.; Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o difetto motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.