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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11858/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e n. 7 c.p. e difetto di procedibilità del furto semplice per asserita incompletezza della querela, sostenendo che la manomissione della placca antitaccheggio non integrerebbe la violenza sulla res e che la merce non sarebbe esposta alla pubblica fede; inoltre ha contestato la legittimazione della persona che ha sporto querela. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lamentando che non fosse stata considerata in appello. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, ritenendo ingiustificato il giudizio di equivalenza operato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulle aggravanti perché conformi a un orientamento consolidato: la manomissione della placca antitaccheggio può integrare la violenza sulle cose ai fini dell'art. 625 n. 2 c.p., e la merce esposta in esercizio commerciale resta esposta alla pubblica fede anche se munita di antitaccheggio, che non ne consente il controllo a distanza. Ha inoltre escluso il difetto di procedibilità, affermando che la querela era validamente proposta dalla direttrice dell'esercizio, quale titolare della posizione di fatto assimilata alla persona offesa del furto. Il motivo sulla particolare tenuità è stato giudicato inammissibile perché la questione non era stata devoluta in appello né richiesta nelle conclusioni scritte, trattandosi di tema non deducibile per la prima volta in cassazione se non rilevabile d'ufficio. Infine, la doglianza sulle attenuanti generiche è stata respinta come inammissibile, poiché il giudizio di equivalenza formulato in appello è stato ritenuto logico e motivato con riferimento alla personalità dell'imputato e ai precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    La manomissione della placca antitaccheggio può integrare la violenza sulle cose, anche se la violenza non è esercitata direttamente sulla cosa oggetto di impossessamento.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    La sottrazione di merce esposta in esercizio commerciale, anche se munita di antitaccheggio, può integrare l'aggravante perché il bene resta esposto alla pubblica fede.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono proporsi questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è esaminabile in cassazione se la relativa questione non è stata tempestivamente devoluta in appello.

Massime di principio

  • Ai fini dell'aggravante della violenza sulle cose nel furto, è sufficiente la manomissione dello strumento di protezione della merce, quando esso sia funzionale a una più efficace difesa del bene.
  • La presenza di un dispositivo antitaccheggio, che si limita a segnalare acusticamente l'uscita della merce, non esclude di per sé l'esposizione del bene alla pubblica fede nell'ambito di un esercizio commerciale.
  • La querela per furto può essere validamente proposta anche dal soggetto che abbia la disponibilità di fatto del bene e sia titolare della relativa posizione possessoria, senza necessità della piena disponibilità materiale o di una procura speciale se il querelante è legittimato.
  • In cassazione non sono deducibili questioni nuove, non specificamente proposte nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere ritualmente devoluta al giudice di appello; in difetto, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è censurabile in cassazione solo se illogico o manifestamente carente; ove sia motivato con riferimento a personalità e precedenti dell'imputato, non è sindacabile in fatto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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