Cassazione Penale, Ordinanza n. 20728/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, rilevando l'assoluta mancanza di pertinenza dei motivi rispetto all'oggetto del provvedimento impugnato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorso è proposto contro un'ordinanza del Tribunale di Campobasso, quale giudice dell'esecuzione, che ha revocato una sospensione condizionale già concessa al ricorrente con precedenti sentenze. I motivi dedotti non risultano attinenti al contenuto del provvedimento impugnato: il primo e il secondo motivo fanno riferimento a statuizioni della Corte di appello di Bari relative a un'istanza di rinvio e a una decisione di rigetto, ma di tali statuizioni non vi è traccia negli atti; inoltre viene richiamata una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione che non risulta essere stata proposta nel presente procedimento. La censura, quindi, non si confronta con la ratio dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale.
Norme richiamate
La decisione presuppone la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa con precedenti sentenze, disposta dal giudice dell'esecuzione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano del tutto estranei all'oggetto del provvedimento impugnato e non si confrontino con la decisione effettivamente adottata.
- La manifesta infondatezza può derivare anche dalla radicale non pertinenza delle censure rispetto alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di fatti o provvedimenti non risultanti dagli atti e non pertinenti al procedimento non può fondare un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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