Cassazione Penale, Sentenza n. 22904/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/12/2024 che, in sede di rinvio, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del 31/10/2016 con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata per il proc. pen. n. 7324/2015 R.G.N.R. e n. 8334/2016 R.G. Dib. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 79 lett. c) e 76 del D.P.R. n. 115/2002, lamentando che il Tribunale aveva interpretato in modo formale e restrittivo l'autocertificazione (leggendo il tempo verbale come prova che la dichiarazione non si riferiva all'anno d'imposta rilevante) senza valutare unitariamente il contenuto e senza chiedere integrazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'Agenzia delle Entrate, non opponendosi e avendo dichiarato l'esistenza del diritto al patrocinio, avrebbe fatto operare l'art. 115 c.p.c. sui fatti, rilevando l'erronea valutazione del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente il secondo), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come parziale e assertiva: il giudice di merito non ha valutato complessivamente l'istanza e l'autocertificazione, si è soffermato su un dato meramente formale (l'uso del presente) per ritenere che la dichiarazione non si riferisse all'anno d'imposta rilevante e non ha esercitato i poteri di richiesta di integrazione della documentazione né quello di trasmissione alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
Norme richiamate
Disciplina la procedura di opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità relativa al patrocinio a spese dello Stato; nel caso in esame l'ordinanza impugnata era adottata ai sensi di questa disposizione
Indica i parametri reddituali e la fonte da cui desumere il reddito (l'ultima dichiarazione dei redditi) ai fini dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato
D.P.R. n. 115/2002, art. 79, lett. c) e comma 3
Prevede l'obbligo/dichiarazione sostitutiva del richiedente e il potere del giudice di chiedere alla parte l'integrazione della documentazione; l'autodichiarazione ha valore probatorio e il giudice dovrebbe sollecitare integrazioni prima di dichiarare inammissibile
D.P.R. n. 115/2002, art. 96, comma 2
"l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte."
Consente al magistrato di respingere l'istanza quando vi siano fondati motivi di incompatibilità e di trasmettere la documentazione alla Guardia di Finanza per verifiche; il potere di accertamento è strumentale a evitare l'arbitraria esclusione del beneficio
Codice di procedura civile, art. 115
Regola l'assunzione della prova e l'effetto delle dichiarazioni processuali e delle eccezioni probatorie; il ricorrente ha invocato l'operatività di questa norma in relazione alla mancata opposizione dell'Agenzia delle Entrate, ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito
Codice di procedura civile, art. 702-bis
Norma richiamata dal ricorrente a titolo di analogia per sottolineare lo schema procedurale dell'opposizione; la questione è stata valutata dalla Corte ma il giudizio si è risolto sul primo motivo
Massime di principio
- L'autocertificazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha valenza probatoria: il giudice non deve rifiutarsi di riconoscerne efficacia per mere ragioni formali salvo l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità
- Prima di dichiarare inammissibile l'istanza per insufficienza documentale o presunta incongruenza, il giudice deve valutare unitariamente il contenuto dell'istanza e, se necessario, chiedere alla parte di integrare la documentazione (art. 79 D.P.R. 115/2002)
- Se emergono dubbi sulla veridicità o sulla compatibilità dei redditi dichiarati, il giudice può e deve avvalersi degli strumenti di accertamento (trasmissione alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 96 comma 2) prima di rigettare l'istanza
- Il rigetto per semplice difetto formale (es. interpretazione del tempo verbale usato nell'autocertificazione) è criticabile: la valutazione deve guardare alla sostanza e alla finalità costituzionale del diritto alla difesa
- La mancata opposizione o il rilievo favorevole dell'Agenzia delle Entrate è elemento rilevante ma non soppianta il potere/dovere del giudice di verificare la situazione reddituale quando sussistono ragionevoli dubbi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22885/2025 del 18/06/2025
- Sentenza penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22886/2025 del 18/06/2025
- Sentenza penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22887/2025 del 18/06/2025
- Sentenza penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22889/2025 del 18/06/2025
- Sentenza penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22890/2025 del 18/06/2025
- Sentenza penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22894/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →