Cassazione Penale, Ordinanza n. 07133/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, lamentando: 1) l'eccessività della pena, sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel calcolo della riduzione per le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 6 c.p., ritenute prevalenti sulla recidiva contestata, poiché non avrebbe applicato la diminuzione nel massimo di un terzo; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché contrasta con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice, pur dichiarando prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, non è tenuto a ridurre la pena nella misura massima possibile. Ha ritenuto il secondo motivo non scrutinabile favorevolmente in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in presenza di una motivazione di merito priva di evidenti illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, anche quanto al trattamento sanzionatorio. Non sono indicati nel testo i reati specificamente contestati, ma emerge che la controversia riguarda esclusivamente la determinazione della pena, il bilanciamento tra attenuanti e recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
richiamato come attenuante oggetto di bilanciamento e di critica sul calcolo della riduzione di pena
richiamato come attenuante oggetto di bilanciamento e di critica sul calcolo della riduzione di pena
evocato implicitamente dal riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva
non citato espressamente, ma il diniego delle attenuanti generiche viene ricondotto alla valutazione dei parametri di merito sulle circostanze del fatto e della personalità dell'imputato
la Corte afferma che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata sugli elementi ritenuti decisivi
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti non impone automaticamente l'applicazione della riduzione di pena nella misura massima consentita.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è censurabile in cassazione solo se presenta violazioni di legge o manifeste illogicità; non è sufficiente la mera contestazione della misura della riduzione scelta dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale di merito o un diverso apprezzamento discrezionale della pena sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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