Cassazione Penale, Sentenza n. 26938/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.1 c.p.), lesioni alla Polizia Penitenziaria e danneggiamento, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione per il mancato esame della richiesta di qualificazione della condotta ai sensi del secondo comma dell'art. 336 c.p. (fattispecie autonoma meno grave). La Corte d'appello aveva ritenuto la richiesta irrilevante per il computo della pena a causa della recidiva e della valutazione in termini di equivalenza; la ricorrente invece sosteneva che la condotta era riconducibile alla fattispecie del secondo comma (azione posta in essere con finalità di compiere un atto del proprio ufficio, cioè ottenere una visita), con conseguente diversa cornice edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il secondo comma dell'art. 336 c.p. costituisca una fattispecie autonoma e non una circostanza attenuante dell'art. 336 c.1, per cui la Corte d'appello ha omesso di decidere su una doglianza specifica e decisiva sollevata in appello: vizio di mancata motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (violenza e minaccia a pubblico ufficiale) e alla determinazione complessiva della pena, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Ha dichiarato irrevocabili le statuizioni relative ai capi B) e C) (lesioni e danneggiamento) conformemente all'art. 624, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
Il secondo comma non è una circostanza attenuante del primo comma ma una fattispecie autonoma e meno grave; le due ipotesi sono alternative e non comparabili tramite il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.
Non è applicabile per effettuare una comparazione tra il primo e il secondo comma dell'art. 336 perché le due ipotesi sono reati autonomi in rapporto di alternatività
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Riferito all'effetto della recidiva nella determinazione della pena; la presenza della recidiva non esime il giudice dall'esaminare e decidere sulla richiesta di qualificazione a fattispecie autonoma meno grave
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La mancata motivazione su doglianze specifiche e decisive formulate in appello integra vizio che giustifica l'annullamento per mancata motivazione
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'irrevocabilità delle statuizioni non toccate dall'annullamento, applicata ai capi B) e C) ritenuti definitivi
Massime di principio
- Quando l'imputato in appello chiede la ricognizione della fattispecie prevista al secondo comma di un articolo penale, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente su tale richiesta; l'omessa decisione costituisce vizio di motivazione e può comportare annullamento
- Se il secondo comma di una norma penale configura un reato autonomo e meno grave, non può essere trattato come mera circostanza attenuante della previsione del primo comma: è alternativa e va valutata separatamente
- La presenza di recidiva o di valutazioni in termini di equivalenza non autorizza il giudice a non decidere su una specifica istanza di qualificazione che potrebbe incidere sulla cornice edittale
- Il diritto dell'imputato a ottenere il riconoscimento di una condotta meno grave sussiste anche se l'effetto pratico sulla pena sembra limitato; pertanto l'interesse a impugnare è concreto e deve essere esaminato
- In caso di annullamento parziale disposto dalla Cassazione, le parti del provvedimento non toccate dall'annullamento possono essere dichiarate irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p., e il rinvio riguarda solo i profili oggetto dell'annullamento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26780/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26786/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26787/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →