Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39951/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila lamentando: 1) il diniego della rimessione in termini per presentare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.), dopo la riformulazione del fatto in truffa aggravata, sostenendo che la Corte d'appello aveva applicato erroneamente la legge e motivato in modo illogico, basandosi sulla relazione UEPE e su una valutazione ex post; 2) l'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) nonostante pena inferiore a due anni e stato di incensuratezza, lamentando mancanza di motivazione sul diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: sebbene la truffa aggravata rientri tra i reati per i quali la messa alla prova è ora accessibile, la concessione richiede una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato; la relazione dell'UEPE riportava assenza di riconoscimento della responsabilità, scarsa consapevolezza del disvalore e carenza di segni di resipiscenza, giustificando un giudizio prognostico negativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva espressamente chiesto la sospensione condizionale in appello (e perciò non poteva dolersene in cassazione per consolidato orientamento di legittimità); inoltre, la motivazione sul diniego implicito può essere desunta dalla stessa valutazione UEPE. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ricorda che l'accesso richiede un programma di trattamento idoneo e una prognosi favorevole circa la capacità dell'imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati

  • art. 550, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'elenco dei reati per i quali è consentita la messa alla prova; a seguito del d.lgs. n.150/2022 la truffa aggravata è inclusa fra i reati ammessi

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Ha esteso la possibilità di accesso alla messa alla prova anche a reati precedentemente esclusi, tra cui la truffa aggravata

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda i criteri relativi alla personalità del reo nella determinazione della pena; la Corte richiama i criteri di valutazione della prognosi e della personalità ai fini della messa alla prova

  • art. 163, primo comma, cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che il beneficiario deve essere in presenza dei presupposti e che il giudice d'appello deve motivare il mancato esercizio del potere-dovere quando le condizioni ricorrono

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello di provvedere d'ufficio sulla sospensione condizionale della pena; tuttavia la mancata richiesta da parte dell'imputato preclude il rimedio in cassazione

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito"

    Principio di diritto secondo il quale l'imputato che non ha chiesto la sospensione condizionale in grado di merito non può impugnare la mancata concessione in cassazione

  • Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (Lakkaey)

    Conferma che la motivazione impiegata per negare la messa alla prova può contenere le ragioni del mancato riconoscimento anche della sospensione condizionale della pena, se la valutazione riguarda presupposti simili

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato queste censure e le ha ritenute infondate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata al ricorrente

Massime di principio

  • L'accesso alla messa alla prova, anche se il reato è stato riqualificato in una fattispecie ora compresa nell'art. 550, comma 2, richiede non solo un programma terapeutico ma soprattutto una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; una relazione UEPE che rilevi mancanza di riconoscimento della responsabilità e assenza di resipiscenza può legittimamente portare al diniego
  • La Corte d'appello può fondare il giudizio prognostico su elementi concreti desunti dalla relazione UEPE; tale valutazione, essendo di merito e prognostica, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata
  • Il difensore deve richiedere espressamente, nel corso del giudizio di merito o in appello, la sospensione condizionale della pena se intende poter contestarne il diniego in cassazione; la mancata richiesta rende inammissibile il motivo in sede di legittimità
  • Il potere del giudice d'appello di disporre d'ufficio la sospensione condizionale non sostituisce l'interesse del ricorrente a formulare la richiesta: l'assenza di istanza limita i rimedi in cassazione
  • Quando la decisione contiene una valutazione prognostica argomentata (es. su pentimento, consapevolezza, necessità di terapia), tale motivazione può valere anche a giustificare il mancato riconoscimento di benefici correlati (es. sospensione condizionale), purché collegata e coerente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.