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Ordinanza

Ordinanza n. 900/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno n. Cat. A12/2025/Imm/I Sez/Dinieghi/vdm/319 notificato il 03.02.2026, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;

Giustizia amministrativa202601556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del primo permesso di soggiorno, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento amministrativo si fondava sull'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a base della procedura di ingresso, attivata su richiesta di una società privata. La Questura aveva rilevato la mancata comunicazione obbligatoria di assunzione mediante modello UNILAV e l'assenza di versamenti contributivi o di altra fonte reddituale riconducibile al rapporto di lavoro per il quale era stato rilasciato il visto d'ingresso, qualificando come strumentale l'intera procedura. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la rilevanza dell'imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro, nonché l'esistenza di un giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro e di sopravvenienze documentali relative a un nuovo rapporto di collaborazione iniziato nel 2024 e risultante dall'estratto conto previdenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato presupponga l'effettiva e verificabile instaurazione del rapporto di lavoro posto a base dell'ingresso. La mancata comunicazione UNILAV e l'assenza di versamenti contributivi costituiscono elementi oggettivi fondamentali, non presenti nel caso concreto, per dimostrare l'effettività del rapporto con il datore di lavoro proponente. L'eventuale imputabilità dell'inadempimento al datore di lavoro può rilevare in altre sedi, ma non è di per sé sufficiente a rendere illegittimo il diniego, poiché la carenza del requisito essenziale vizia la procedura autorizzatoria originaria e impedisce il consolidarsi di una posizione tutelabile ai fini del rilascio del primo titolo. La pendenza del giudizio lavoristico, avente esito futuro e incerto, non impedisce all'Amministrazione di decidere sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione dell'atto e non condiziona la valutazione cautelare. Anche il nuovo rapporto di collaborazione e le ulteriori risultanze contributive, essendo successivi al provvedimento impugnato, non possono sanare ex post il difetto genetico della procedura originaria; resta tuttavia possibile un autonomo e successivo riesame della posizione complessiva dello straniero, ove ne ricorrano i presupposti. Il pregiudizio grave e irreparabile è stato ritenuto astrattamente sussistente, ma recessivo rispetto alla carenza del fumus e all'interesse pubblico al corretto governo dei flussi migratori. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti della tutela cautelare, applicata dal TAR per valutare fumus boni iuris e pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Consente, ove ne ricorrano i presupposti, una valutazione della posizione complessiva dello straniero in sede autonoma e successiva di eventuale riesame, anche alla luce di sopravvenienze.

Massime di principio

  • Il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone l'effettiva e verificabile instaurazione del rapporto di lavoro posto a fondamento della procedura di ingresso; la mancata comunicazione obbligatoria di assunzione e l'assenza di versamenti contributivi costituiscono elementi oggettivi idonei a escludere, in sede cautelare, la sussistenza del requisito lavorativo.
  • L'eventuale imputabilità al datore di lavoro dell'omessa instaurazione o documentazione del rapporto lavorativo non è, di per sé, sufficiente a infirmare il diniego del primo permesso di soggiorno, quando manchi il requisito essenziale dell'effettivo rapporto di lavoro che fonda la procedura di ingresso.
  • La pendenza di un giudizio davanti al giudice del lavoro, avente esito futuro e incerto, non impedisce all'Amministrazione di provvedere sulla base degli elementi istruttori disponibili al momento dell'adozione del diniego e non vincola la valutazione del giudice amministrativo in sede cautelare.
  • Le sopravvenienze relative a un diverso rapporto lavorativo o di collaborazione, successive all'adozione del diniego, non sanano il vizio genetico della procedura originaria, ferma restando la possibilità di un autonomo riesame della posizione complessiva dello straniero nei limiti previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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