Ordinanza n. 304/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento conclusivo di diniego della domanda di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione n. 33/NCC, emesso dal Comune di Como – Settore Patrimonio e Smart City, Servizio Commercio, in data 09.01.2026, relativo alla pratica ID 03838790131-21112025-1530, prot. 2025/204114 del 21.11.2025; del precedente preavviso di diniego ex art. 10‑bis L. 241/1990, prot. 210464 del 03.12.2025, espressamente richiamato per relationem nel suddetto provvedimento e allegato allo stesso; del Regolamento comunale per il servizio di NCC del Comune di Como, nella parte in cui (art. 7, comma 2) viene interpretato ed applicato nel senso del divieto di rilascio diretto di autorizzazioni NCC in favore di società di capitali, anziché di persone fisiche, per quanto occorra ai fini dell’annullamento degli atti applicativi; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto né qui specificamente indicato; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione NCC n. 33/NCC, con preavviso di diniego richiamato per relationem, nonché la disposizione del regolamento comunale applicata nel senso di vietare il rilascio diretto di autorizzazioni NCC a società di capitali
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Como del 9 gennaio 2026, relativo alla domanda di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione NCC n. 33/NCC, unitamente al preavviso di diniego adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e alla disposizione dell'art. 7, comma 2, del regolamento comunale per il servizio NCC, per quanto interpretata e applicata nel senso di escludere il rilascio diretto di autorizzazioni NCC in favore di società di capitali. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti e domanda risarcitoria per i danni subiti e subendi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma non ha deciso nel merito né ha esaminato in modo espresso il fumus boni iuris o il periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 25 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità del caso.
Norme richiamate
fissa, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., l'udienza pubblica
In luogo della concessione o del diniego della misura cautelare, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990
La norma è richiamata quale base giuridica del preavviso di diniego impugnato; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari della parte possono essere tutelate mediante una sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sostanziale.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sulla fondatezza della domanda risarcitoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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