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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14034/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (i) nullità per mancata traduzione degli atti del processo in lingua a lui nota; (ii) vizio di motivazione sulla presunta conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; (iii) e (iv) eccessività e vizio di motivazione nella commisurazione della pena, compresa l'applicazione dell'aumento per continuazione; (v) e (vi) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.). In sede di requisitoria il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p. e l'inammissibilità del resto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso: inammissibile quanto ai primi quattro motivi (nullità per traduzione e questioni sulla commisurazione della pena) perché, rispettivamente, la nullità denunciata è stata sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato e gli altri profili sono manifestamente infondati; fondato, limitatamente alla mancata motivazione sulla negazione del beneficio della non menzione, con annullamento parziale della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sulla richiesta di non menzione. Quanto al merito della commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata (pena pari o inferiore alla media edittale dopo le attenuanti, aumento per continuazione proporzionato). Dichiarato inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la mancata motivazione sulla sua negazione impone l'annullamento con rinvio per nuovi accertamenti di merito

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa a uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato (richiamata nel quadro fattuale)

  • art. 495 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per il quale è stata comminata la pena principale valutata in sede di appello

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alla necessità di traduzione degli atti in una lingua a lui nota; la Corte ha ritenuto che la questione sia stata superata dalla richiesta del rito abbreviato

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Norma che la giurisprudenza interpreta come riconoscente all'istanza di rito speciale (giudizio abbreviato) un effetto sanante sulle nullità relative; applicata per affermare la sanatoria della mancata traduzione una volta richiesto e ammesso il rito abbreviato

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 12/4/2019 n.33)

    "la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute"

    Citata a titolo comparativo: la normativa chiarisce espressamente l'effetto sanante della richiesta di abbreviato; benché non applicabile ratione temporis al caso, la giurisprudenza precedente già riconosceva effetto sanante analogo

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiede motivazione specifica se la pena base è pari o superiore alla media edittale; nel caso la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione perché la pena risultava adeguatamente motivata e, dopo attenuanti, sotto la media

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Regola l'aumento per il concorso di reati/continuazione; la Corte ha ritenuto legittimo e proporzionato l'aumento di misura contenuta (2 mesi) reso dopo la riduzione per il rito

  • direttiva 2010/64/UE

    Principio europeo sul diritto alla traduzione e all'interpretazione; richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di traduzione, ma la Corte ha ritenuto la questione superata dall'effetto sanante del rito abbreviato

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati come principi costituzionali relativi al diritto alla difesa e al giusto processo; invocati dalla difesa ma non ritenuti ostativi alla sanatoria conseguente alla scelta del rito

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti

Massime di principio

  • La richiesta e l'ammissione del giudizio abbreviato in udienza preliminare può sanare nullità relative (compresa la mancata traduzione di atti), impedendo che tali nullità siano poi utilizzate per l'annullamento degli atti successivi
  • Se una corte territoriale omette di motivare la decisione su una specifica istanza difensiva (es. richiesta di non menzione ex art. 175 c.p.), la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, poiché la valutazione richiede accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità
  • Quando la pena base è pari o superiore alla media edittale è necessaria una motivazione specifica sui criteri dell'art. 133 c.p.; se la pena resta sotto la media dopo le attenuanti, può essere sufficiente una motivazione di adeguatezza
  • L'aumento per continuazione previsto dall'art. 81 c.p. deve essere commisurato e proporzionato; anche un aumento contenuto deve essere esplicitamente motivato per consentire il controllo di legittimità
  • Le questioni relative alla traduzione e al diritto all'interpretazione devono essere sollevate tempestivamente e, se il rito prescelto produce effetti sananti, potrebbero non determinare l'annullamento dell'intero processo

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