Cassazione Penale, Sentenza n. 50297/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 1) Violazione del diritto di difesa per il mancato interrogatorio dell'imputato richiesto in occasione dell'udienza preliminare e della ammissione al rito abbreviato: Zanelli sostiene che il GUP non avrebbe accolto la richiesta di rinvio finalizzata all'interrogatorio nonostante l'ammissione del rito abbreviato non condizionato, e contesta la ricostruzione sequenziale dei giudici sull'esatta natura e funzione dell'udienza dell'8.10.2021. 2) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche: si deduce che le dichiarazioni del ricorrente avevano un apporto utile alla verità (in particolare rispetto alla posizione di Frassi Ersilia), che la qualificazione della pluralità di annualità e la valorizzazione della gravità delle condotte sono state errate, e che non è stata adeguatamente considerata la volontà del ricorrente di riabilitare la propria posizione rispetto a precedenti degli anni '90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: la Corte ha richiamato il principio secondo cui nel rito abbreviato l'imputato ha diritto all'interrogatorio se ne fa richiesta, e il relativo diniego configura nullità a regime intermedio; tuttavia tale nullità non è più deducibile in cassazione se non è stata eccepita immediatamente (art. 182 c.p.p.) e può essere sanata per accettazione della scelta processuale (art. 183 c.p.p.). Poiché dopo il rigetto della richiesta di rinvio si è svolta la discussione senza che il difensore abbia contestato il diniego, il vizio non è stato tempestivamente dedotto. Sul secondo motivo: la Corte ha ritenuto che le censure costituiscano una rivalutazione del merito (apprezzamento di fatto sulle dichiarazioni e sulla gravità delle condotte e sulla rilevanza delle attenuanti), materia non sindacabile in questa sede; la valutazione negativa sulle attenuanti generiche è decisione di fatto motivata congruamente e quindi non censurabile. Conseguenze: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 determinati equitativamente.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))
Individua i motivi di ricorso in Cassazione cui il ricorrente ha fatto riferimento (vizi di diritto e di motivazione); la Corte richiama la corretta inquadratura delle censure ma le dichiara inammissibili per ragioni procedurali e di merito non sindacabili.
Norme sull'udienza preliminare applicabili anche al rito abbreviato; la Corte evidenzia che nel giudizio abbreviato si applicano le disposizioni dell'udienza preliminare, salvo esclusioni espresse, quindi rimane il diritto dell'imputato all'interrogatorio se richiesto.
Stabilisce la tempestività dell'eccezione di nullità. La Corte ha ritenuto che la mancata contestazione immediata del diniego di interrogatorio comporta l'improcedibilità della deduzione della nullità in Cassazione.
Consente la sanatoria delle nullità per accettazione. La Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria perché dopo il rigetto della richiesta si è proseguito senza eccezioni e quindi la scelta del GUP è stata sostanzialmente accettata.
Regola le circostanze attenuanti. La Corte osserva che la valutazione della sussistenza e dell'importanza delle attenuanti è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione palese.
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente nel caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha invocata per motivare l'esclusione di colpa grave nella presentazione del ricorso e per fissare l'entità dell'ammenda (euro 3.000,00).
Massime di principio
- Nel rito abbreviato l'imputato ha diritto all'interrogatorio se lo richiede: il suo diniego è nullità di grado intermedio, ma il difensore deve eccepirla immediatamente altrimenti si perde la possibilità di dedurla in Cassazione (art. 182 c.p.p.).
- La mancata contestazione immediata di una nullità processuale e la prosecuzione del processo possono comportare la sanatoria della nullità per accettazione (art. 183 c.p.p.).
- La valutazione dell'esistenza e del peso delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito: in Cassazione non è possibile riaprire il merito per contestare tale valutazione, salvo evidente contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- Le questioni procedurali (preservazione dei diritti difensivi) vanno tempestivamente dedotte; l'omissione di eccezioni proceduralmente rilevanti può rendere inammissibili i ricorsi successivi.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; la Corte può valutare equitativamente l'entità del versamento.
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