Cassazione Penale, Sentenza n. 41876/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP per i reati connessi all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e alla gestione illecita di apparecchi e scommesse (art. 4, comma 4, L. n. 401/1989). Quattro motivi: (1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'accusa di partecipazione al sodalizio criminoso (contestazione di valutazioni indiziarie e travisamento delle intercettazioni); (2) errata qualificazione giuridica degli illeciti-fine come delitto anziché contravvenzione (la mera assenza di collegamento alla rete ADM non costituirebbe reato); (3) vizio nella valutazione dell'adeguatezza della custodia cautelare (si potevano adottare gli arresti domiciliari); (4) nullità/insufficiente motivazione del provvedimento cautelare ex art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione del GIP (cd. "copia e incolla" della richiesta del PM).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Preliminarmente ha rilevato che un primo ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata firma digitale ma il ricorrente ha poi depositato un ricorso sottoscritto digitalmente e tempestivo. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di interesse sopravvenuto perché la misura è stata sostituita con gli arresti domiciliari il 16/10/2025. Il quarto motivo (sulla presunta motivazione apparente del GIP) è manifestamente infondato: la Corte ha ricordato che è legittimo il richiamo agli atti del PM purché il giudice svolga un effettivo vaglio critico per ciascuna posizione e imputazione, cosa che nel caso è avvenuta. I primi due motivi (gravi indizi e qualificazione degli illeciti) sono ritenuti manifestamente infondati: il Collegio cautelare aveva adeguatamente esaminato le intercettazioni, le acquisizioni informatiche e le dichiarazioni dei collaboratori, ritenendo provata un'organizzazione stabile dedita al gioco e scommesse clandestine; la qualificazione degli apparecchi come illeciti è conforme alla giurisprudenza consolidata (apparecchi non collegati alla rete ADM e caratterizzati nella forma tali da integrarne il divieto). Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'esistenza di un sodalizio stabile dedito al gioco clandestino.
Riferimento a concorso di reati per la determinazione delle pene; citato nel contesto dell'imputazione.
Concetto di concorso di persone nel reato; utilizzato nella ricostruzione della partecipazione al sodalizio.
art. 4, comma 4, L. n. 401/1989
Prevede il reato quando l'esercizio di gioco d'azzardo con apparecchi illecito è organizzato; la Corte ha confermato che apparecchi non collegati alla rete ADM e l'organizzazione delle scommesse possono integrare il delitto.
art. 416-bis (menzionato come "416 bis1, comma 1" nel testo)
Aggravante per associazione di tipo mafioso o assimilata; il provvedimento richiamava l'aggravazione rispetto alla fattispecie associativa.
art. 87-bis d.lgs. 150/2002
Norma procedurale relativa alla forma degli atti depositati via PEC; il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancanza di firma digitale ai sensi di questa disposizione.
Termine per impugnare l'ordinanza del riesame; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso depositato il 29/9/2025.
Regola sul decorso dei termini di impugnazione dalla notificazione: utilizzata per calcolare la scadenza del termine di impugnazione.
art. 275, comma 3 c.p.p. (menzionato dalla difesa)
Richiamato dalla difesa nella censura sulla custodia cautelare; la Corte ha ritenuto il motivo sopravvenuto per intervenuta sostituzione della misura.
Dispositivo che impone l'autonoma motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha affermato che l'obbligo è rispettato anche quando il giudice richiama atti del PM purché svolga un effettivo vaglio critico.
Definizione di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che definisce il contenuto probatorio richiesto per misure cautelari.
Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il giudice cautelare può richiamare gli elementi della richiesta del PM, ma deve comunque svolgere un vaglio critico e motivare in modo autonomo la rilevanza degli elementi per ciascuna contestazione e per ciascun indagato; la mera riproduzione formale della richiesta è censurabile solo se manca ogni pronuncia valutativa.
- Per la configurazione del reato previsto dall'art. 4, comma 4, L. 401/1989 è decisiva non solo l'assenza di collegamento alla rete ADM, ma la prova di un'attività organizzata di gioco/scommesse clandestine; le intercettazioni, acquisizioni informatiche e dichiarazioni di collaboratori possono costituire grave indizio.
- Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto (delitto vs contravvenzione) richiedono un convincente profilo probatorio contrario: se il giudice trova elementi di organizzazione e reiterazione, la qualificazione come delitto è sostenibile.
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (es. custodia in carcere con arresti domiciliari) rende priva di interesse la censura sull'adeguatezza della misura, determinando l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Le formalità procedurali (es. firma digitale su atti depositati via PEC) sono rilevanti per l'ammissibilità dei ricorsi: errori formali possono far dichiarare l'inammissibilità, salvo il deposito successivo regolare entro i termini utili.
- Un ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato quando, alla luce del compendio indiziario esaminato, le censure difensive non riescono a dimostrare l'assenza di elementi minimi richiesti per la misura cautelare; in tali casi la Corte può respingere le doglianze e condannare alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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