Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la legittimazione passiva della società acquirente rispetto all'imposta INVIM. Secondo l'Amministrazione, l'obbligo di pagamento derivava dalla partecipazione dell'acquirente all'impugnazione dell'avviso di rettifica del valore dell'immobile, divenuto definitivo, e dal fatto che la società aveva presentato la dichiarazione INVIM in luogo del venditore, qualificandosi come "surrogante". Venivano dedotte la violazione dell'art. 2909 c.c., per il mancato rispetto del giudicato formatosi sull'avviso di rettifica, e la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella fosse stata preceduta da un valido atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La definitività dell'avviso di rettifica del valore dell'immobile non rendeva l'acquirente obbligata al pagamento dell'INVIM, poiché la società aveva impugnato l'avviso anche per le conseguenze del maggior valore ai fini dell'imposta di registro. La mera presentazione della dichiarazione INVIM in luogo del venditore e l'indicazione della parola "surroga" non trasferivano sull'acquirente l'obbligo tributario previsto dalla legge a carico dell'alienante. Non ricorrevano né una surrogazione civilistica ai sensi degli artt. 1201, 1202 e 1203 c.c., né un'espromissione ex art. 1272 c.c., in assenza di un'esplicita assunzione del debito verso il fisco. La sentenza favorevole alla contribuente è stata quindi confermata; non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 2909 Codice civile

    Il giudicato vincola le parti quanto all'accertamento deciso, ma non può estendere un'obbligazione tributaria a un soggetto che, secondo la legge, non è il debitore dell'imposta. La definitività dell'accertamento del valore non determina quindi, da sola, l'obbligo dell'acquirente di pagare l'INVIM.

  • Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento deve essere collegata al corretto procedimento impositivo e agli atti presupposti. Nel caso esaminato, tuttavia, la questione decisiva era la mancanza di legittimazione passiva dell'acquirente rispetto all'INVIM.

  • Artt. 1201 e 1202 Codice civile

    La surrogazione per volontà del creditore o del debitore richiede i presupposti e le formalità previste dalla legge; la semplice presentazione della dichiarazione tributaria con l'indicazione "surroga" non integra tali fattispecie.

  • Art. 1203 Codice civile

    La surrogazione legale opera, tra gli altri casi, a favore di chi paga un debito altrui. Non è applicabile quando il soggetto si limita a presentare una dichiarazione senza aver pagato il debito e senza che ricorrano gli altri presupposti legali.

  • Art. 1272 Codice civile

    L'espromissione richiede l'assunzione del debito altrui mediante una dichiarazione esplicita nei confronti del creditore. La mera presentazione di una dichiarazione INVIM per conto del venditore non equivale ad assunzione del debito fiscale.

Massime di principio

  • La responsabilità tributaria deve derivare da una specifica disposizione di legge e non può essere desunta soltanto dalla partecipazione del contribuente a un precedente giudizio o dalla definitività dell'accertamento.
  • L'impugnazione di un avviso di rettifica da parte dell'acquirente non implica necessariamente l'assunzione di tutte le imposte gravanti sul venditore, soprattutto quando l'atto incide anche su imposte dovute dall'acquirente, come l'imposta di registro.
  • La presentazione di una dichiarazione fiscale in luogo del soggetto legalmente obbligato non trasferisce automaticamente l'obbligazione tributaria al dichiarante.
  • Espressioni come "surroga" inserite in un modulo non sono sufficienti, da sole, a produrre effetti civilistici di surrogazione o di espromissione: occorre verificare la presenza dei presupposti legali e, per l'assunzione del debito, di una volontà esplicita.
  • Il giudicato sull'ammontare o sul valore imponibile non modifica automaticamente il soggetto passivo dell'imposta; valore imponibile e titolarità dell'obbligazione tributaria sono questioni distinte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.