Cassazione Civile, Ordinanza n. 28167/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2009, con cui l’Ufficio ha rettificato il reddito d’impresa e recuperato IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, ritenendo che la contribuente avesse utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode IVA c.d. carosello, tramite soggetti privi di struttura organizzativa e indicati come "cartiere". La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato, valorizzando indizi quali l’entità degli acquisti, la scarsa conoscenza dei fornitori, la mancata riscossione dei crediti, il mancato riscontro contabile delle movimentazioni e l’incongruità dei margini di ricarico. In Cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia e nullità dell’atto per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti istruttori; motivazione apparente della sentenza d’appello; violazione delle norme IVA e inversione dell’onere della prova sulla consapevolezza della frode; omesso esame di fatti decisivi; motivazione illogica sul mancato recupero crediti e sul mancato riscontro contabile; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla deducibilità dei costi inerenti e all’asserita insussistenza della violazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo infondati i vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente, corretta la ricostruzione della frode e correttamente assolto dall’Ufficio l’onere di provare, con elementi oggettivi, la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode IVA. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato il motivo di appello sulla deducibilità dei costi relativi ad attività reali e non fittizie, né aveva considerato l’eventuale applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 come modificato nel 2012. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma i vizi dedotti sono stati in parte respinti e in parte ritenuti inammissibili; il motivo accolto ha riguardato l’omessa pronuncia sul capo relativo ai costi inerenti.
La Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della domanda o dell’eccezione non espressamente esaminata.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza autonoma rilevanza decisiva nella motivazione della Corte.
artt. 7, 42, 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati per censurare la motivazione dell’avviso di accertamento e la dedotta nullità per difetto di allegazione degli atti istruttori.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente perché il percorso argomentativo del giudice di merito era ricostruibile.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte lo ritiene non violato nei primi due motivi.
artt. 41, 19 e 75 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati dal ricorrente per contestare la prova della consapevolezza nella frode IVA; la Corte applica il principio secondo cui l’Ufficio deve dimostrare, con elementi oggettivi, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo che censurava l’omesso esame di fatti decisivi, in presenza di "doppia conforme".
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel sesto motivo di appello, relativo alla deduzione dei costi inerenti all’attività svolta.
Richiamato nel sesto motivo di appello, in combinazione con la disciplina della detrazione IVA.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
nella formulazione introdotta con l’art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
La Corte rileva che la CTR non ha esaminato l’applicabilità della norma in relazione alla deducibilità dei costi derivanti da attività reali e non fittizie, motivo che giustifica la cassazione con rinvio.
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Richiamato solo come fonte della modifica dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993.
Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, cause C-439/04 e C-440/04
Il diniego di detrazione è legittimo quando, alla luce di elementi oggettivi, il diritto è esercitato in modo fraudolento o abusivo; il giudice nazionale deve negare il beneficio se è provata la frode.
Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, Mahagében, cause C-80/11 e C-142/11
L’Amministrazione deve accertare, con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode IVA a monte.
Massime di principio
- Nel caso di pretesa fiscale fondata su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare con elementi oggettivi la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA o, quantomeno, che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode a monte.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur senza affrontare espressamente una specifica eccezione, ne comporti necessariamente il rigetto attraverso l’esame della pretesa nel merito.
- La motivazione è soltanto apparente quando non consente di ricostruire l’iter logico della decisione; una motivazione sintetica è comunque sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi.
- In presenza di doppia conforme, è inammissibile in cassazione il motivo che mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove svolta dai giudici di merito.
- Quando nel giudizio di merito sia stato dedotto un motivo autonomo sulla deducibilità di costi relativi ad attività effettive e non fittizie, il giudice d’appello deve pronunciarsi espressamente su tale questione; la mancata pronuncia impone la cassazione con rinvio.
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