Cassazione Civile, Ordinanza n. 19602/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato i ricavi dichiarati da una contribuente sulla base degli studi di settore. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado. L'amministrazione aveva proposto appello, ma la commissione regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo tardiva la notificazione: la spedizione del plico risultava da un elenco di raccomandate depositato all'ufficio postale con timbro recante la data dell'ultimo giorno utile, ma, secondo il giudice d'appello, tale documento era insufficiente perché privo dell'indicazione e sottoscrizione del referente dell'accettazione delle Poste italiane. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che il documento prodotto era invece idoneo a provare la tempestiva spedizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione per il notificante che utilizza il servizio postale coincide con il momento del deposito del plico presso l'ufficio postale e che la prova di tale tempestività può essere validamente fornita anche mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro postale con la data di spedizione. Ha inoltre rilevato che la mancanza della sottoscrizione del referente postale non fa venir meno l'idoneità probatoria del timbro, non essendo richiesta dalla legge ad substantiam. Di conseguenza, la sentenza della commissione regionale è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per l'esame dell'appello.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, la prova della tempestiva notificazione dell'appello può essere fornita mediante la documentazione della spedizione del plico presso l'ufficio postale; la sua mancanza o inidoneità è causa di inammissibilità dell'impugnazione solo quando non sia depositata alcuna prova idonea della spedizione.
art. 22, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il regime documentale del processo tributario e per il deposito della prova della notificazione.
La Corte lo richiama in relazione alla regola per cui non rilevano i vizi formali che non incidano sulla funzione dell'atto o sulla sua idoneità probatoria, quando la provenienza e la data risultino comunque desumibili dal documento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, qualificato come violazione processuale nella valutazione dell'idoneità della prova di notifica.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per il notificante che utilizza il servizio postale, la notificazione dell'impugnazione si perfeziona ai fini del rispetto del termine nel momento in cui il plico è consegnato all'ufficio postale, non quando viene ricevuto dal destinatario.
- La prova della tempestiva spedizione può essere validamente fornita anche dall'elenco delle raccomandate recante data e timbro dell'ufficio postale; non è necessario, a pena di invalidità, che il documento rechi anche la sottoscrizione del referente postale, se dal timbro è identificabile la provenienza dell'attestazione.
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di prova della notificazione presuppone l'assenza di un documento idoneo a dimostrare la data di spedizione; non può essere dichiarata quando il notificante abbia prodotto un elenco di raccomandate con timbro postale recante la data utile.
- Il giudice di merito non può escludere la tempestività dell'impugnazione sulla base di un formalismo non richiesto dalla legge, se la documentazione prodotta consente comunque di verificare la data di consegna del plico all'ufficio postale.
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