Cassazione Civile, Ordinanza n. 15574/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
I ricorrenti avevano domandato alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile di divisione giudiziale iniziato nel 1998 e definito solo nel 2018, nel quale era originariamente parte la loro dante causa, deceduta nel settembre 2006. Il magistrato designato aveva accolto la domanda ma liquidato importi ritenuti troppo esigui, distinguendo tra indennizzo iure hereditario e iure proprio. Con l'opposizione, i ricorrenti avevano contestato il calcolo della durata irragionevole: secondo loro il primo giudice aveva errato nel sottrarre un termine ragionevole di sei anni per il segmento fino alla morte della dante causa, non considerando che il primo grado aveva avuto una durata irragionevole di due anni; inoltre aveva erroneamente calcolato anche il periodo successivo alla costituzione degli eredi, sottraendo un termine di ragionevole durata di tre anni. In cassazione deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001 e vizio di motivazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ribadito che, quando la parte originaria del giudizio presupposto decede, gli eredi hanno diritto: a) all'indennizzo iure successionis per l'ulteriore durata irragionevole maturata quando era parte il de cuius, e b) all'indennizzo iure proprio solo per il tempo successivo alla loro rituale costituzione in giudizio. La durata irragionevole va dunque computata in due segmenti distinti: uno riferito alla parte originaria sino alla morte, l'altro riferito agli eredi dalla loro costituzione. Poiché il decreto impugnato aveva applicato un criterio di calcolo non conforme a tale impostazione, la Corte ha cassato il decreto e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché riesamini il computo della durata non ragionevole e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
tre anni per il primo grado, due anni per l'appello
i termini di ragionevole durata del processo vanno applicati per segmenti del giudizio e servono a determinare l'eventuale eccedenza indennizzabile, distinguendo tra periodo maturato dalla parte originaria e periodo successivo alla costituzione degli eredi
la successione nel processo degli eredi rileva ai fini dell'equa riparazione solo dal momento della loro effettiva costituzione, non retroagendo al tempo in cui non vi era una parte che potesse patire il pregiudizio da durata irragionevole
la morte della parte originaria nel processo civile impone di considerare separatamente il segmento processuale anteriore e quello successivo alla costituzione degli eredi
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione, se la parte del processo presupposto muore, il diritto all'indennizzo va distinto in due quote: una maturata dal de cuius e trasmissibile agli eredi iure successionis, e una spettante agli eredi iure proprio per la durata eccedente successiva alla loro rituale costituzione.
- La durata irragionevole del processo non può essere computata come un unico periodo indistinto quando vi sia stata successione nel processo: occorre separare il segmento in cui la parte originaria era ancora in causa da quello in cui sono subentrati gli eredi.
- Il tempo in cui, dopo la morte della parte originaria, gli eredi non si siano ancora costituiti non è indennizzabile, perché manca una parte processuale che possa subire il pregiudizio da irragionevole durata.
- Ai fini del calcolo dell'equa riparazione, i parametri di ragionevole durata del processo devono essere applicati ai singoli gradi e ai singoli segmenti processuali rilevanti, secondo la concreta vicenda processuale.
- Quando il giudice dell'equa riparazione applichi criteri di calcolo non conformi alla distinzione tra indennizzo iure successionis e indennizzo iure proprio, il provvedimento è cassabile con rinvio per nuovo esame del computo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15435/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15436/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15440/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15442/2022 del 16/05/2022
- ordinanza_civile · 16 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15443/2022 del 16/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →