Cassazione Penale, Sentenza n. 05688/2026 del 11/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Spanò impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per omissione di comunicazione della variazione reddituale ai fini del patrocinio a spese dello Stato. I punti principali del ricorso erano: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del fatto in termini oggettivi e soggettivi, con censura della mancata valutazione del termine entro cui doveva essere comunicata la variazione reddituale e della valenza della dichiarazione integrativa del 17/03/2022; (2) omissione della Corte d'appello nel valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità; con motivi aggiunti: (3) mancato esame della richiesta di proscioglimento ex art.131-bis c.p.; (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando un errore di interpretazione dell'art. 79, lett. d), del d.P.R. 115/2002 da parte dei giudici di merito. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'obbligo di comunicare le variazioni reddituali rilevanti va calcolato rispetto alla data di presentazione dell'istanza (o della precedente comunicazione), e non collegato all'adempimento fiscale; pertanto il termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il termine per comunicare fosse scaduto il 20/03/2021, cioè dopo la definizione del procedimento (10/03/2021), con la conseguenza che non sussisteva omissione punibile. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi, che non sono stati decisi nel merito.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), e) ed d)
La norma punisce le omissioni nelle dichiarazioni collegate al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha richiamato questa disposizione per qualificare penalmente l'obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, lett. d)
l'istanza [...] contiene: d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione
La Corte ha interpretato questo testo nel senso che il termine di comunicazione va agganciato alla data di presentazione dell'istanza (o della precedente comunicazione) e non all'adempimento fiscale; l'obbligo permane fino alla definizione del processo ma la valutazione del superamento dei limiti reddituali avviene su base annuale.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - art. 3, comma 8-ter
Si tratta della disciplina della dichiarazione integrativa; la Corte ha richiamato l'esistenza della dichiarazione integrativa presentata il 17/03/2022 ma ha ritenuto irrilevante il suo effetto rispetto al termine di comunicazione calcolato ai sensi dell'art.79 d.P.R.115/2002.
Richiamato dal ricorrente quale motivo per il proscioglimento (misura di non punibilità per tenuità del fatto), ma non esaminato nel merito dalla Cassazione perché il primo motivo ha comportato l'annullamento della sentenza.
Norma che consente la sostituzione di pena detentiva con lavoro di pubblica utilità; la richiesta del ricorrente era stata proposta in appello ma non è stata valutata dalla Cassazione in seguito all'annullamento per la questione di diritto sul termine di comunicazione.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - artt. 53 e ss.
Riferimento normativo richiamato in relazione alle possibilità di sostituzione della pena (collocazione normativa delle sanzioni sostitutive), non valutato nel merito a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 29383 del 26/05/2022 e Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014)
La Corte ha condiviso l'interpretazione già espressa da precedenti decisioni: il termine di comunicazione si aggancia alla data di presentazione dell'istanza e l'obbligo perdura fino alla definizione del processo; la valutazione delle variazioni reddituali è annuale.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare variazioni reddituali ai fini del patrocinio a spese dello Stato va calcolato rispetto alla data di presentazione dell'istanza (o della precedente comunicazione) e non in relazione alla scadenza degli adempimenti fiscali.
- Il termine per comunicare è di 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza; se il processo si definisce prima di quella scadenza, l'obbligo sanzionabile non sussiste.
- L'obbligo di comunicazione perdura fino a quando il procedimento non sia definito; tuttavia la verifica del superamento dei limiti reddituali avviene su base annuale.
- Le dichiarazioni integrative presentate dopo la definizione del procedimento o fuori termine potrebbero non avere efficacia a eliminare l'omissione contestata se il termine di comunicazione è già decorso o il procedimento è definito.
- Se i giudici di merito interpretano erroneamente la norma sul termine di comunicazione, la Cassazione può annullare la condanna e disporre il rinvio per nuovo giudizio; in tal caso le questioni sussidiarie (es. attenuanti, art.131-bis, sostituzione della pena) possono restare non esaminate e saranno valutate dal giudice di rinvio.
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